Il Consiglio dei Ministri ha approvato sotto forma di decreto legislativo un provvedimento che viene ad introdurre di nuovo l’obbligo della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento in etichetta soprattutto nel caso in cui non coincide con la ragione sociale del produttore e/o confezionatore ossia quando compare soltanto l’indicazione di chi la commercializza.
Il provvedimento riguarda le disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori conformemente al regolamento UE 1169/2011, del 25 ottobre 2011, a garanzia della corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute.
Questo decreto una volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (e ciò non è ancora avvenuto) entra in vigore dopo 120 giorni. Come CNA abbiamo chiesto un periodo superiore (12 mesi) in considerazione del fatto che la reintroduzione dell’obbligo, è vincolato solo alla merce che circola in Italia in quanto per i prodotti alimentari destinati al solo mercato europeo l’indicazione dello stabilimento di produzione può essere tranquillamente omessa in quanto l’art. 9 del Regolamento 1169/11 UE non lo prevede.
Sede dello stabilimento in etichetta, CNA Alimentare chiede più tempo ultima modifica: 2017-03-29T15:07:44+00:00 da
Potrebbero interessarti