Finalmente a seguito delle pressanti richieste delle associazioni dell’autotrasporto, l’Inps ha diffuso il 10 novembre 2017 la circolare 167 che stabilisce i criteri per l’esonero contributivo degli autisti internazionali.
La circolare dell’Inps consente di richiedere l’esonero dei contributi previdenziali per i conducenti che svolgono trasporti internazionali. Senza questo atto, le imprese non potevano attuare il provvedimento. Vediamo in dettaglio come funziona.
Dal 1/1/2016, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l’esonero dei contributi previdenziali a carico datore, nella misura dell’80%. L’esonero, introdotto dalla legge di stabilità 2016, è a titolo sperimentale per un periodo di tre anni.
L’agevolazione è riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati, sia alle imprese di trasporto per conto terzi sia a quelle che svolgono trasporti in conto proprio, così come alle aziende che svolgono attività di trasporto di persone, qualora effettuino trasporti internazionali.
Il calcolo dei cento giorni deve essere effettuato dal 1° gennaio 2016 e nel calcolo si possono comprendere anche le tratte nazionali nell’ambito di un trasporto internazionale e i trasporti internazionali che non comprendono l’Italia. L’azienda deve presentare la richiesta attraverso l’apposita procedura telematica “TRAS.INT”, reperibile all’interno dell’applicazione “DiResCo -Dichiarazione di Responsabilità del Contribuente” disponibile sul sito internet dell’Inps.
Se la domanda viene accolta l’Inps calcola l’importo dell’esonero spettante e lo comunica all’interno del modulo di richiesta stesso. L’esonero può essere fruito a partire dal mese successivo al raggiungimento delle 100 giornate di trasporto internazionale fino al periodo di paga di novembre 2018, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. L’Inps entro 48 ore dalla trasmissione del modulo telematico, calcolerà l’importo dell’esonero spettante e verificherà la disponibilità di risorse. Se tale verifica andrà a buon fine, risponderà alla domanda autorizzando l’impresa a fruire dell’esonero. I datori di lavoro ammessi all’esonero possono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2017, i lavoratori per i quali spetta l’esonero.
Il recupero degli arretrati eventualmente spettanti, riferiti al periodo tra gennaio 2016 e ottobre 2017, potrà avvenire attraverso il conguaglio sulle denunce contributive con l’esposizione del codice “R668”, che potrà essere effettuato solo nei mesi di competenza novembre e dicembre 2017, nonché gennaio 2018.