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Nella giornata di venerdì 17 dicembre 2021 la CNA, insieme alle altre Organizzazioni Datoriali e FIOM–CGIL, FIM–CISL e UILM–UIL, ha sottoscritto l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Area Meccanica scaduto il 31 dicembre 2018.
La normativa contrattuale si applica alle imprese artigiane dei settori della Metalmeccanica, installazione e impianti, autoriparazione, orafi argentieri e affini e alle imprese odontotecniche.
L’accordo, che scade il 31 dicembre 2022, ha esteso la sfera di applicazione alle imprese che operano nel settore del restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici, ed ogni altro materiale che ricada nel campo di applicazione della normativa di tutela dei beni culturali.
L’intesa generale prevede una nuova e più rispondente normativa per il ricorso al contratto a tempo determinato, introducendo nuove causali rispetto a quelle previste dalla legge, e ampliando di conseguenza la possibilità di ricorso a tale strumento.
La normativa contrattuale si applica alle imprese artigiane dei settori della Metalmeccanica, installazione e impianti, autoriparazione, orafi argentieri e affini e alle imprese odontotecniche.
L’accordo, che scade il 31 dicembre 2022, ha esteso la sfera di applicazione alle imprese che operano nel settore del restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici, ed ogni altro materiale che ricada nel campo di applicazione della normativa di tutela dei beni culturali.
L’intesa generale prevede una nuova e più rispondente normativa per il ricorso al contratto a tempo determinato, introducendo nuove causali rispetto a quelle previste dalla legge, e ampliando di conseguenza la possibilità di ricorso a tale strumento.
Viene confermata la durata massima complessiva di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi a fronte dei 24 mesi previsti dalla legge e soppressi gli intervalli temporali per le assunzioni a tempo determinato (il c.d. Stop and Go). È stata inoltre introdotta la stagionalità per la gestione di eventi ricorrenti in determinati periodi dell’anno (cosiddette punte stagionali).
Al fine di limitare possibili situazioni di abuso connesse all’attuale normativa inerente le dimissioni telematiche, è stata prevista una nuova procedura gestionale a favore del datore di lavoro, che prevede la possibilità di porre in “sospensione non retribuita” il lavoratore che non si presenta al lavoro entro le 72 ore dal rientro previsto in servizio senza alcuna giustificazione.
È stata prevista la facoltà per il datore di lavoro – in caso di assunzione di lavoratori che percepiscono il Reddito di cittadinanza oppure l’indennità di disoccupazione Naspi/Diss–Coll.– di poter prevedere un periodo di prova fino a 3 mesi.
Viene introdotta, inoltre, una disciplina più flessibile per la valorizzazione dei periodi di apprendistato presso altri datori di lavoro e una disciplina gestionale per le ipotesi di trasformazione dell’apprendistato duale in contratto di apprendistato professionalizzante.
Per ciò che attiene la parte economica, l’accordo prevede un incremento mensile a regime calcolato sul livello 4° per le “Imprese del Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti”, pari a 69,57 euro lordi sui minimi tabellari con le seguenti Tranches: 25,00 euro dal 1°gennaio 2022, 25,00 euro dal 1° maggio 2022 e 19,57 euro dal 1° dicembre 2022.
Al fine di limitare possibili situazioni di abuso connesse all’attuale normativa inerente le dimissioni telematiche, è stata prevista una nuova procedura gestionale a favore del datore di lavoro, che prevede la possibilità di porre in “sospensione non retribuita” il lavoratore che non si presenta al lavoro entro le 72 ore dal rientro previsto in servizio senza alcuna giustificazione.
È stata prevista la facoltà per il datore di lavoro – in caso di assunzione di lavoratori che percepiscono il Reddito di cittadinanza oppure l’indennità di disoccupazione Naspi/Diss–Coll.– di poter prevedere un periodo di prova fino a 3 mesi.
Viene introdotta, inoltre, una disciplina più flessibile per la valorizzazione dei periodi di apprendistato presso altri datori di lavoro e una disciplina gestionale per le ipotesi di trasformazione dell’apprendistato duale in contratto di apprendistato professionalizzante.
Per ciò che attiene la parte economica, l’accordo prevede un incremento mensile a regime calcolato sul livello 4° per le “Imprese del Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti”, pari a 69,57 euro lordi sui minimi tabellari con le seguenti Tranches: 25,00 euro dal 1°gennaio 2022, 25,00 euro dal 1° maggio 2022 e 19,57 euro dal 1° dicembre 2022.
Per le imprese del settore “Orafi, Argentieri ed Affini” l’incremento mensile a regime calcolato sul livello 4° è pari a 69,74 euro lordi distribuiti con le seguenti decorrenze: 25,00 euro dal 1°gennaio 2022, 25,00 euro dal 1° maggio 2022 e 19,74 euro dal 1° dicembre 2022.
Infine, per le “Imprese del Settore Odontotecnica”, l’incremento mensile a regime calcolato sul livello 4° è pari a 66,09 euro lordi distribuiti con le seguenti decorrenze: 25,00 euro dal 1°gennaio 2022, 25,00 euro dal 1° maggio 2022 e 16,09 euro dal 1° dicembre 2022.
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale è stato riconosciuto un importo forfettario una tantum di 130,00 euro da erogare in due tranche. La prima di 70,00 euro con la retribuzione del mese di marzo 2022, la seconda di 60,00 euro con la retribuzione del mese di luglio 2022.
Inoltre le Parti Sociali hanno recepito l’accordo interconfederale del 17 dicembre 2021 sulla bilateralità.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2022, la quota di contribuzione mensile alla Bilateralità per le Imprese del settore, passa dagli attuali 7,65 euro mensili per dodici mensilità a 11,65 euro per dodici mensilità. Si tratta di una quota dovuta per ogni lavoratore, da corrispondere per intero anche per i lavoratori con contratto part–time o con contratto di apprendistato.
Sottoscrizione accordo di rinnovo CCNL Area Meccanica ultima modifica: 2021-12-22T11:37:49+00:00 da
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