E’ in dirittura d’arrivo l’aggiornamento del testo delle linee-guida ANAC n. 2/2016, dedicate alla disciplina dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Sulla seconda edizione del provvedimento si è infatti appena pronunciato il Consiglio di Stato, con il parere n. 966 del 13 aprile anche se la stessa ANAC ha specificato che si tratta in realtà di un mero adeguamento alle novità normative: questa è la ragione per cui non è stata svolta una consultazione pubblica così come è accaduto con la revisione delle altre linee-guida.
Negli aggiornamenti contenuti nelle linee-guida n.2 è stata inserita innanzi tutto la revisione dei casi in cui è obbligatorio il ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, da cui sono stati esclusi – a seguito del decreto correttivo – gli affidamenti dei servizi di ingegneria ed architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo inferiore a 40mila euro, oltre che dei servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, e dei servizi ad alta intensità di manodopera, se affidati in maniera diretta ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del Codice.
Allo stesso modo, è stato rimodulato l’elenco delle ipotesi in cui è invece consentito alla P.A. l’utilizzo del criterio del massimo ribasso, con riferimento cioè al caso degli affidamenti dei lavori di importo pari o inferiore a 2 milioni di euro, se aggiudicati (con procedura ordinaria o negoziata) sulla base del progetto esecutivo, e al caso degli affidamenti dei servizi e delle forniture di importo fino a 40 mila euro, e di quelli di importo compreso tra 40 mila euro e la soglia comunitaria solo se caratterizzati da elevata ripetitività (ad eccezione di quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo).
A seguire, è stato recepito il contenuto della previsione contenuta nell’articolo 95, comma 10, del Codice, relativo da un lato all’obbligo di indicazione – da parte del concorrente – dei costi della manodopera e degli oneri aziendali legati alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, non richiesta però nei casi delle forniture con posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti diretti; e, dall’altro lato, al parallelo obbligo di verifica – da parte della P.A – del rispetto dei costi del personale, sulla base delle tabelle ministeriali. Ed infine, sono state richiamate le disposizioni inserite all’interno dei nuovi commi 10-bis e 14-bis dell’articolo 95, con i quali è stato rispettivamente fissato un tetto massimo del trenta per cento ai punti riservati alla componente economica, e un divieto di attribuzione – in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – di un punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base d’asta.
Dinanzi a questa operazione di restyling, il Consiglio di Stato ha ritenuto però che sarebbe stato auspicabile da parte dell’ANAC ampliare il campo di indagine sui criteri di aggiudicazione, per offrire agli operatori del settore, ad oramai due anni di distanza dall’entrata in vigore del Codice, uno strumento più utile nella gestione delle procedure di aggiudicazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 213, comma 2, del Codice, che attribuisce all’Autorità proprio il compito di adottare linee-guida (anche non vincolanti) che promuovano l’efficienza e la qualità dell’operato delle P.A.
Proprio in questa direzione le linee guida n. 2 sottoposte al parere della Commissione non sembrano fornire elementi che consentano alle stazioni appaltanti di orientarsi nella scelta del criterio di aggiudicazione nelle ipotesi in cui è comunque ammesso il ricorso al massimo ribasso. Così come, con riguardo al divieto di attribuzione di punteggi all’offerta di opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo, la nuova versione delle linee-guida avrebbe potuto agevolare le P.A. nella concreta individuazione degli elementi qualitativi valutabili nell’ambito dell’offerta.
In seguito al parere del Consiglio di Stato (comunque favorevole) l’ANAC dovrà decidere se conformarsi alle osservazioni formulate dalla Commissione del C. d S, integrando le linee-guida con indicazioni di maggiore utilità per le stazioni appaltanti, o lasciare il testo invariato e provvedere alla sua definitiva pubblicazione in Gazzetta ufficiale.