
All’interno della discussione del Decreto Semplificazioni sono state introdotte una serie di facilitazioni e chiarimenti sull’applicazione del Superbonus 110%.
Un primo chiarimento interessa l’installazione del cappotto termico e del cordolo sismico, stabilendo che gli stessi non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza andando in deroga alle distanze minime previste dalle norme attualmente in vigore.
Viene introdotta una norma che sposta da 18 a 30 mesi i termini per il cambio di residenza qualora l’immobile sia sottoposto ad interventi agevolati legati al super bonus 110%.
Le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti.
CILA Superbonus
Per tutti gli interventi che rientrano nel superbonus (compresi quelli che riguardano parti strutturali degli edifici e i prospetti) potranno essere realizzati con una semplice comunicazione al Comune, asseverata dal tecnico (CILA Superbonus, valida su tutto il territorio nazionale). Sono esclusi solo gli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Nella CILA dovranno essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile oggetto. Per gli edifici obsoleti sarà sufficiente dichiarare che la costruzione dell’immobile è stata completata prima del 1° settembre 1967.
In tutti casi non sarà più necessaria l’attestazione di stato legittimo, particolarmente complessa e onerosa.