In G.U. il decreto sui documenti a corredo della SCIA
Una delle novità della direttiva europea riveduta rispetto all’attuale quadro normativo è la promozione dell’l’elettromobilità, attraverso requisiti minimi per gli edifici con più di dieci posti auto per l’installazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici. Nei nuovi edifici non residenziali e negli edifici non residenziali sottoposti a importanti lavori di ristrutturazione sarà prevista l’installazione di almeno un punto di ricarica e di infrastrutture di canalizzazione per l’installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici in almeno un posto auto su cinque.
Gli Stati membri stabiliranno i requisiti per l’installazione di un numero minimo di punti di ricarica in tutti gli edifici non residenziali con più di venti posti auto entro il 2025.
L’Italia inizia ad adeguarsi: con il decreto 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni e gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attivita’ per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell’art. 23, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ai fini del decreto si intende per:
- a) «infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica»: un’infrastruttura elettrica, incluso il punto di ricarica, che per la sua realizzazione richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica o una modifica della connessione esistente;
- b) «punto di ricarica»: un punto di ricarica come definito all’art. 2, comma 1, lettere c), d), e), g) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257.
La realizzazione di punti di ricarica in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico resta attivita’ libera non soggetta ad autorizzazione ne’ a segnalazione certificata di inizio di attivita’ se sono rispettati i seguenti requisiti e condizioni:
- a) il punto di ricarica non richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica ne’ una modifica della connessione esistente;
- b) il punto di ricarica e’ conforme ai vigenti standard tecnici e di sicurezza;
- c) l’installazione del punto di ricarica e’ effettuata da un soggetto abilitato e nel rispetto delle norme di sicurezza elettriche;
- d) l’installatore deve rilasciare un certificato di conformità dell’impianto e del suo funzionamento alle norme di sicurezza elettrica.