Le imprese iscritte all’Albo alla data del 31 dicembre 2017 debbono corrispondere la quota relativa all’anno 2018. I valori per il calcolo dell’importo sono identici a quelli dell’anno precedente.
Dal 31 ottobre 2017 è possibile procedere al pagamento della quota dovuta per l’anno 2018 dalle imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori. L’importo della quota da corrispondersi è determinato, secondo i consueti criteri, con riferimento al parco veicolare delle imprese alla data del 28 ottobre 2017. Il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori, ha deliberato di mantenere invariati gli importi della quota di iscrizione anche per il 2018.
Il Ministero conferma anche per il 2018 gli importi delle quote dovute per il 2017 e ricorda che il versamento deve essere effettuato esclusivamente per via telematica collegandosi al sito http://www.alboautotrasporto.it/, tramite carta di credito Visa, MasterCard, carta prepagata PostePay o PostePay impresa o conto corrente Banco Posta on line.
Con la speranza che quest’anno non si ripetano i gravi inconvenienti che hanno portato la proroga di tre mesi del pagamento. Per evitare problemi, il 16 ottobre l’Albo ha prorogato per sei mesi le utenze e le password che in tale data già le imprese già registrate al portale dell’Albo avevano già. Ciò vale per le utenze registrate con indirizzo email che non è quello della Pec, sia quelle che hanno accesso a tutte le funzioni del portale. Se si è in possesso delle credenziali di accesso ai servizi del Portale ovvero dopo la registrazione, è possibile accedere all’apposita Sezione “Pagamento quote”, presente sull’homepage del sito, e procedere secondo le istruzioni del Manuale d’uso. Per ogni richiesta di chiarimento è possibile rivolgersi al numero verde 800980308 o scrivere alla mail assistenza.albo@mit.gov.it
Il versamento della quota deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2017. Qualora il versamento non venga effettuato entro tale termine, l’iscrizione all’Albo sarà sospesa con la procedura prevista dalla legge 6 giugno 1974, n. 298. La prova dell’avvenuto pagamento della quota relativa all’anno 2018 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato Centrale e/o delle competenti strutture provinciali.