Dal 1° settembre 2025, le nuove regole del Regolamento CLP avrebbero comportato l’assoggettamento all’ADR di tutte le leghe metalliche contenenti piombo oltre lo 0,25% in forma massiva o lo 0,025% in forma pulverulenta, in quanto classificate come materie pericolose per l’ambiente acquatico.

Grazie all’attivazione dell’Accordo Multilaterale ADR M366, promosso dall’Italia dopo l’intervento di CNA e delle altre associazioni del trasporto, e già firmato anche da Slovenia e Francia, tali leghe potranno essere trasportate in esenzione ADR fino al 31 agosto 2027, nel rispetto di precise prescrizioni tecniche.


Le condizioni dell’esenzione

L’esenzione è valida solo se:

  • le leghe non rientrano in altre classi ADR oltre alla Classe 9;

  • sono scarsamente solubili in acqua;

  • il trasporto avviene in imballaggi o contenitori a tenuta di polvere e resistenti all’acqua (anche non omologati UN), oppure alla rinfusa in veicoli/container chiusi o telonati (VC1 o VC2).

È inoltre obbligatorio che a bordo del veicolo sia presente una copia dell’Accordo M366.


Perché è importante

L’Accordo rappresenta un risultato concreto a favore delle imprese: consente infatti di continuare a trasportare leghe contenenti piombo senza gli oneri e le complessità derivanti dall’ADR, garantendo comunque sicurezza e tutela ambientale.

L’elenco aggiornato dei Paesi firmatari è disponibile sul sito UNECE:
👉 ADR Multilateral Agreements – Unece.org


Per informazioni:

Simone Stefanuto

s.stefanuto@cnapavia.it

0382433107

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