Il Governo anche se non ha accettato in pieno la proposta di CNA Costruzioni (abolizione totale dell’articolo), ha comunque considerato le nostre ragioni circoscrivendo in maniera significativa l’ambito di applicazione del citato articolo nell’ambito del settore delle costruzioni.
Ora, per far scattare le nuove regole devono ricorrere contemporaneamente 4 diverse condizioni:
- appalto, subappalto o rapporto negoziale superiore a 200mila euro
- utilizzo prevalente di manodopera
- svolgimento presso la sede del committente
- utilizzo di beni strumentali di proprietà o messi a disposizione dal committemnte
Quindi se manca anche solo uno dei requisiti la misura non è applicabile.
Con il testo del nuovo articolo 4 del DL Fisco (collegato alla legge di Bilancio) i cantieri pubblici (e non solo) sarebbero praticamente esclusi dalla stretta sulle ritenute fiscali degli appalti. La versione finale del Dl Fisco (Dl 124/2019), pesantemente modificata dopo le proteste delle imprese, avrebbe un’applicazione residuale nelle costruzioni, sostanzialmente circoscritta alle ipotesi di manutenzioni in aree di proprietà dei committenti e con beni strumentali messi a disposizione da quest’ultimo. E, si badi bene, dovrebbe trattarsi comunque di manutenzioni di un certo peso: almeno del valore annuale di 200mila euro.
Questa interpretazione della norma, condivisa anche dall’Associazione dei Consulenti del lavoro (vedi documento allegato), circoscrive l’applicazione della stessa, rendendola nei fatti non applicabile nei cantieri edili.
Con l’obiettivo di contrastare l’evasione delle ritenute fiscali da parte dei datori di lavoro, la norma introduce un sistema di controllo da parte del committente sulla correttezza dei versamenti operati dai suoi fornitori. La novità riguarda sia i committenti pubblici che privati, dunque gli imprenditori nel caso dei subappalti. Ma ha un’applicazione molto più ristretta rispetto alla versione originaria che prevedeva addirittura che il committente sostituisse le imprese appaltatrici, versando al posto loro le ritenute fiscali, con l’obbiettivo di contrastare l’evasione. Tutto ciò, anche in seguito all’intervento di CNA Costruzioni e di altre Associazioni di categoria, è stato stralciato dalla norma.
Dopo le proteste, si è passati dalla sostituzione al controllo del versamento delle ritenute e con margini molto più circoscritti di applicazione.
Ritornando all’ambito di applicazione della norma, anche sposando un’interpretazione larga della parola
«sede» dove si realizzano i lavori, e dunque includendo in questa definizione non solo la sede fisica ma anche altre aree e beni di proprietà o riconducibili ai committenti, resterebbe comunque difficile trovare un cantiere per la realizzazione di un’opera che si svolga con beni strumentali messi a disposizione dalla stazione appaltante. Mentre gli eventuali subappalti non si svolgerebbero in aree di proprietà del committente.
A sciogliere gli ultimi dubbi – l’interpretazione letterale dell’articolo 4 non è semplicissima e tutto si gioca sulla necessità o meno di una virgola – dovrebbe essere l’Agenzia delle Entrate con una circolare mirata a definire non solo l’ambito di applicazione della norma ma anche tutti gli altri dubbi operativi. A partire da come calcolare il peso della manodopera (costo o valore) fino a definire le modalità di comunicazione delle informazioni.
Intanto CNA Costruzioni, insieme alle altre Associazioni di categoria, ha chiesto al Ministro Patuanelli la proroga di almeno 6 mesi dell’entrata in vigore del DL Fisco, anche perché è praticamente impossibile applicare da subito queste misure con questo livello di incertezza.
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