Con il cosiddetto “Decreto crescita mezzogiorno” in vigore dal 13 agosto 2017 sono state introdotte nuove disposizioni nel Testo Unico Ambiente riguardanti la commercializzazione delle borse in plastica, che a partire dal 1 gennaio 2018, sostituiscono quelle finora vigenti.
Per borse di plastica si intendono le borse realizzate con polimeri, con o senza manici, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti.
La nuova disciplina si pone l’obiettivo di favorire la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica, visto il significativo impatto per l’ambiente di tali rifiuti.
Sono interessate dalle novità:
– le attività di produzione delle borse di plastica, che dovranno essere prodotte secondo la normativa vigente;
– le attività di commercio all’ingrosso e/o all’utente finale che dovranno accertarsi di fornire borse in plastica conformi;
– le attività artigianali/industriali con vendita al cliente di merci e prodotti che, se forniscono anche le borse per il trasporto dei beni, dovranno accertarsi di fornire borse in plastica conformi.
In particolare possono essere commercializzate le borse in plastica biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432:2002 e sono state introdotte le definizioni di borse in plastica leggere ed ultraleggere cioè con spessore delle singole pareti, rispettivamente, fino a 50 e fino a 15 micron.
Fatta salva la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse leggere (spessore inferiore a 50 micron) nonché di altre borse di plastica che non rispettano determinate caratteristiche (riutilizzabilità, determinati spessori e una specifica percentuale di plastica riciclata).
Per diverse tipologie di borse di plastica è disposto che la loro distribuzione non può essere gratuita, ed il loro costo deve risultare negli scontrini o nelle fatture d’acquisto dei beni trasportati con tali borse.
E’ previsto inoltre che i produttori delle borse devono apporre sulle borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili.
Per la violazione delle disposizioni sul divieto di commercializzazione e sulla cessione a titolo oneroso è prevista una «sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo (fino a 100.000 euro) se la violazione riguarda ingenti quantità di borse oppure un valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore».
All’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa (es. vigili urbani, polizia locale, ecc.).
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