Obiettivi:
Ottenimento dell’abilitazione per il trasporto di merci c/terzi, con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate per il trasporto all’estero (anche Svizzera) per coloro che hanno già l’abilitazione per il solo trasporto nazionale.
Durata del corso: 30 ore
Prerequisiti:
- assolvimento obbligo scolastico. Per le persone nate successivamente al 1984, oltre alla licenza di scuola media inferiore è obbligatoria anche la frequenza di almeno due anni di scuola media superiore.
- attestato di capacità professionale per trasporti su suolo nazionale superiore alle 3,5 tonnellate
CALENDARIO_150_ 2026_aprile_internazionale
Scheda di iscrizione corso 150 ore
Corso in presenza. Numero massimo 20 partecipanti
Approfondisci al seguente LINK
Requisiti di ingresso: assolvimento obbligo scolastico
- Per i nati entro il 31/12/1951 l’obbligo scolastico si intende assolto con il conseguimento della
licenza di quinta elementare o la frequenza di otto anni di studio al compimento del 14° anno di
età; - Per i nati dall’01/01/1952 al 31.12.1984 l’obbligo scolastico si intende assolto con il
conseguimento della licenza media o la frequenza di otto anni di studio al compimento del 15°
anno di età; - Per i nati dal 01/01/1985 al 31/12/1992 l’obbligo scolastico si intende assolto con l’ammissione al
secondo anno di scuola superiore o la frequenza di nove anni di studio al compimento del 15°
anno di età; - Per i nati dal 01/01/1993 l’obbligo scolastico si intende assolto con l’ammissione al terzo anno di
scuola superiore o la frequenza di dieci anni di studio al compimento del 18° anno di età.
I partecipanti stranieri dovranno rispettare le indicazioni di Regione Lombardia per il riconoscimento del titolo di studio.
Il provvedimento stabilisce per tutti i corsi regolamentati e abilitanti avviati dopo la pubblicazione del provvedimento sul BURL che:
- In caso di possesso di titoli di studio equivalenti a diplomi di scuola secondaria di secondo grado o laurea è possibile presentare l’ATTESTATO DI COMPARABILITA’ rilasciato dal CIMEA https://www.cimea.it/
- In assenza di attestato di comparabilità è necessario presentare la DICHIARAZIONE DI VALORE rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui viene rilasciato il titolo.
- Per i rifugiati e titolari di status di protezione sussidiaria è consentito presentare una TRADUZIONE ASSEVERATA del titolo di studio rilasciata da un pubblico ufficiale presso il Paese di origine o da un professionista abilitato in Italia
- In assenza di documentazione riguardante il titolo di studio, sono altresi’ ammesse le certificazioni rilasciate dai CPIA (ufficio scolastico regionale) al termine della frequenza dei percorsi di primo livello (ex licenza media)