I decreti ministeriali sostituiscono il famoso DM 10 marzo 1998
- DM 01 settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/202: prorogata al 25 settembre 2023 la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio.
- DM 02 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/202, entrato in vigore il 4 ottobre 2022.
- DM 03 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021 entrerà in vigore il 29 ottobre 2022.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
- Tutti gli interventi di manutenzione e tutti i controlli su impianti, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio dovranno essere effettuati esclusivamente da tecnici manutentori qualificati.
- Tutti i datori di lavoro dovranno predisporre un apposito registro su cui annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Tale registro dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.
PIANO DI EMERGENZA
Di seguito l’elenco dei casi in cui scatta l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza. Tale documento dovrà essere presente nei seguenti casi:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011 (le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco);
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.
- Negli ambienti di lavoro che non rientrano nei casi sopra elencati, invece, risulta necessario adottare idonee misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, da riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
ESERCITAZIONI ANTINCENDIO E NUOVI LIVELLI DI RISCHIO
Tutte le aziende aventi l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza devono effettuare, con cadenza almeno annuale, l’esercitazione antincendio.
- Il DM 02 settembre 2021 stabilisce anche che in tutti gli edifici in cui coesistono più datori di lavoro è necessaria la collaborazione ed il coordinamento tra i soggetti occupanti l’edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio. Inoltre, i Piani di emergenza delle singole aziende dovranno essere coordinati con quelli delle altre aziende presenti nello stesso edificio.
- Cambiano le “denominazioni” dei livelli di rischio incendio delle aziende. In particolare:
- il rischio basso verrà rinominato “livello 1”;
- il rischio medio verrà rinominato “livello 2”;
- il rischio alto verrà rinominato “livello 3”.
- Anche per le attività di livello 1 diventeranno obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
- Il DM 03 settembre 2021 va ad abrogare interamente il DM 10/03/1998 e disciplina i criteri generali semplificati di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.
- Sancisce che la valutazione del rischio di incendio deve essere complementare e coerente con la valutazione del rischio di esplosione e costituisce una parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi, previsto ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 81/2008.
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
- Il nuovo decreto prevede che l’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio andrà ripetuto con cadenza almeno quinquennale. Per tutti gli addetti antincendio formati prima del 04/10/2022 il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione. Se dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento viene ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi (cioè 04/10/2023).
- Tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio, già programmati secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 1998, saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi (ovvero fino al 04/04/2023).
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