Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare con l’aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19, alla luce del D.L. 24/2022 che dal 1° aprile introduce per tali situazioni il regime dell’isolamento e dell’autosorveglianza.

Casi COVID-19 (Isolamento)

Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento.

L’isolamento resta di 7 giorni per i soggetti vaccinati con booster o con ciclo vaccinale completato da meno di 120 giorni se asintomatici, di 10 se sintomatici.
Per i non vaccinati o per chi ha ricevuto l’ultima dose da oltre 120 giorni il periodo di isolamento è di 10 giorni.
Al termine dell’isolamento va eseguito un test molecolare o antigenico.

 

Contatti stretti (Autosorveglianza)

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

 

[dt_button link=”https://www.cnapavia.it/wp-content/uploads/2022/04/COVID-circolare_min_salute_prot19680_del_30_03_2022.pdf” target_blank=”true” button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” style=”default” bg_color_style=”default” bg_hover_color_style=”default” text_color_style=”default” text_hover_color_style=”default” icon=”fa fa-chevron-circle-right” icon_align=”left”] Circolare del Ministero della Salute Prot. n. 19680 del 30/03/2022 [/dt_button] 

Le altre notizie