Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.
Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Di seguito il testo del decreto.
Art. 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
- Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.
- Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- La lettera d) dell’art. 1 DPCM 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».
Art. 2 – Disposizioni finali
- Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Il Presidente di CNA Pavia ha preso parte alle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della Confederazione. Al centro del dibattito, il futuro delle micro e piccole imprese e la riforma della legge quadro sull’artigianato. Si sono svolte a Roma le celebrazioni ufficiali per gli 80 anni di CNA. L’evento, intitolato “Il valore del fare. 80 anni
Il nuovo Regolamento Europeo su Imballaggi e Rifiuti di Imballaggio (PPWR – Reg. UE 2025/40) rivoluziona le regole di produzione, gestione e circolazione del packaging in tutta Europa. Si tratta di una norma vincolante che impatta sui requisiti materiali, sulla documentazione legale e sulla tracciabilità di ogni imballaggio immesso sul mercato. Per consentire alle aziende
COMUNICATO STAMPA Grande partecipazione all’incontro Oltre il Credito. Presentati i dati del territorio, le stime di crescita dell’artigianato e i nuovi plafond finanziari per sostenere la liquidità delle piccole imprese. Si è svolto ieri sera, mercoledì 23 settembre, presso la sede di CNA Pavia in Viale Montegrappa 15, il convegno “Oltre il Credito – Aperitivo