Dopo una lunga gestazione, è stato istituito il nuovo Registro Unico Telematico degli Ispettori (RUI), una piattaforma telematica centrale per tutti gli ispettori di revisione veicoli, che risulta già operativa sul Portale dell’Automobilista.

Il RUI è disciplinato dal decreto dirigenziale n. 198 del 9 giugno 2025 (pubblicato il 16 giugno 2025), entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

L’iscrizione al RUI è obbligatoria per esercitare la funzione di ispettore autorizzato.


CHI DEVE ISCRIVERSI E TEMPI DA RISPETTARE

Sono tenuti all’iscrizione:
•    gli ispettori ope legis (già abilitati alla data  del 31 agosto 2018 e quindi riconosciuti ai sensi del DM 214/2017);
•    gli ispettori autorizzati per il modulo B (veicoli leggeri);
•    gli ispettori autorizzati anche per il modulo C (veicoli pesanti).

Il termine per l’iscrizione al RUI è fissato per il 1 dicembre 2025. 

L’iscrizione a questo registro è fondamentale poiché, a partire dal 2 gennaio 2026, solo gli ispettori regolarmente iscritti e con stato “Attivo” sulla piattaforma potranno esercitare la funzione di ispettore.


EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA E MIGRAZIONE DEI DATI

Una piattaforma telematica RUI era già operativa dal 21 novembre 2022. Con l’emanazione del decreto 198/2025, è stata istituita una nuova piattaforma informatica. Tutti i dati già presenti nella precedente piattaforma (in funzione dal 21 novembre 2022) sono confluiti automaticamente nella nuova, ma gli ispettori già registrati al vecchio Registro dovranno comunque accedere per l’aggiornamento e l’integrazione dei dati.

Il RUI raccoglie a livello nazionale tutte le informazioni relative agli ispettori autorizzati a svolgere revisioni tecniche su veicoli leggeri e veicoli pesanti e consente:

  • L’iscrizione di nuovi ispettori.
  • L’aggiornamento dei dati degli ispettori già iscritti.
  • L’integrazione delle abilitazioni (es. aggiunta del Modulo C per veicoli pesanti).
  • Il monitoraggio dei requisiti degli ispettori.
  • La registrazione dei provvedimenti sanzionatori.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO

L’iscrizione al RUI è disponibile tramite il Portale dell’Automobilista, a questo link 

Per la prima iscrizione, si utilizza il Portale dell’Automobilista; per gli aggiornamenti o consultazione di esiti sanzionatori, si utilizza il Portale del Trasporto.

L’accesso avviene tramite SPID livello 2 o CIE.

E’ necessario inserire l’e-mail ordinaria e anche la PEC, tramite cui l’utente riceverà tutte le comunicazioni.

L’istanza andrà firmata con firma digitale (al momento le uniche accettate ad oggi sono Aruba e Infocert).

Documenti richiesti

  • Firma digitale (Aruba o Infocert, certificatori digitali accreditati). L’ispettore deve aggiornarla nel RUI in caso di scadenza.
  • Dichiarazione sostitutiva dei requisiti morali in formato PDF firmato digitalmente (vedi fac simile)
  • Solo per modulo C (mezzi pesanti):
    – Polizza assicurativa > 500.000 €: deve attestare la copertura contro i rischi professionali, i rischi per danni a persone o cose, e per infortuni sul lavoro durante le prove di revisione dei veicoli pesanti. La piattaforma permette di allegare più documenti per coprire tutti i punti.
    – Dichiarazione conflitti di interesse: gli ispettori di mezzi pesanti devono dichiarare i potenziali conflitti di interesse che li riguardano, derivanti da lavoro subordinato (come RT o ispettore RT in centri veicoli leggeri/pesanti) o relazioni con l’impresa di revisione veicoli pesanti (socio, titolare, ecc.).
  • Solo per gli ope legis non in attività: documentazione rilasciata dalla Provincia competente che attesti il superamento dell’esame di abilitazione o l’autorizzazione ad espletare l’attività (precedente al 31/08/2018)

Documenti relativi alla formazione/abilitazione

  • Certificato di formazione professionale modulo B (esclusi gli ope legis);
  • Certificato di formazione professionale modulo C (solo per i mezzi pesanti)
  •  Attestato di aggiornamento triennale con profitto;
  • Fascicolo ispettore in un unico PDF contenente:

– Titolo di studio

– Dichiarazioni e documentazioni comprovanti l’esperienza maturata

– Attestati di frequenza con profitto dei moduli A, B (esclusi gli ope legis), e C

– Attestati di frequenza con profitto dei corsi di aggiornamento.

Imposta di bollo

Per l’ispettore ope legis non in attività è richiesto il pagamento di un’imposta di bollo di €16,00 per la domanda di iscrizione al RUI da effettuare sul portale dell’automobilista/servizi on-line/pagamenti PagoPA, codice tariffa N019.

Esito istanza
Il sistema effettua verifiche sull’istanza: in caso di esito negativo (“Verificata con Errore”), viene visualizzato un messaggio con le correzioni da apportare, e l’utente può modificare i documenti errati; in caso di esito positivo (“Verificata”), l’utente può accedere al riepilogo delle informazioni inserite.

Scadenze e accoglimento automatico (silenzio assenso)

Un aspetto cruciale introdotto dal decreto è il silenzio assenso per l’accoglimento delle istanze:
– Per le istanze di iscrizione iniziale, il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni. Se entro tale periodo gli enti non concludono l’istruttoria, l’istanza si intende automaticamente accolta.
– Per le istanze di aggiornamento dell’iscrizione per integrazione a Modulo C (Art. 10), il termine è di 30 giorni.
– Per le istanze di aggiornamento dei dati registrati nel RUI (Art. 12), il termine è di 30 giorni.
Le richieste di integrazioni documentali, se motivate, sospendono i termini del procedimento. In caso di mancata integrazione, l’istanza si intende respinta.


CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI

Ricordiamo le scadenze obbligatorie per i corsi di aggiornamento:

  • Ispettori “ope legis” abilitati prima del 31/12/2010: aggiornamento entro il 31 marzo 2025
  • Ispettori “ope legis” abilitati tra 01/01/2011 e 31/08/2018: aggiornamento entro il 31 dicembre 2025
  • Ispettori abilitati: aggiornamento entro 3 anni dall’esame del modulo B o C
  • Ispettori “ope legis” che hanno integrato l’abilitazione con il Modulo C: aggiornamento entro 3 anni dall’esame del Modulo C.

La validità della formazione è di 3 anni a partire dalla data dell’ultimo attestato di aggiornamento. Ogni corso successivo deve avvenire entro 6 mesi prima della scadenza.


> SCARICA IL MANUALE PER L’ISCRIZIONE AL RUI

> SCARICA LE FAQ

> SCARICA IL DECRETO 198/2025


Per maggiori info:

Carlo Ventura

c.ventura@cnapavia.it – 0382 433130

Le altre notizie