Lo scorso 26 aprile il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il nuovo DPCM con le misure per l’avvio della cosiddetta “Fase 2”,  valide su tutto il territorio nazionale dal 4 al 17 maggio 2020.

Alcuni chiarimenti per la riapertura delle attività ai sensi dell’art. 2, Comma 8 e 9 del Decreto Ministeriale

Per le imprese che potranno riprendere la propria attività a partire dal 4 maggio 2020:
(Art.2 comma 9)

Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020 (vedi allegato 3), possono già svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura, senza alcun obbligo di comunicazione al Prefetto. 

Attività di:

  • Produzione
  • Costruzione
  • Edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie
  • Viene consentita la ristorazione con consegna a domicilio (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confenzionamento che di trasporto), e la ristorazione con asporto (fermo restando gli obblighi di distante e protezione)

Per le attività produttive sospese: 

(Art.2 comma 8)

  • Le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità
  • Sono chiusi i mercati (tranne vendita di generi alimentari)
  • Servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti…)

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai
locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza,
attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e
sanificazione.
È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture.

 

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