La Giunta di Regione Lombardia ha approvato la DGR 18 novembre 2019 – n. XI/2480 “Disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici: nuovi criteri per la copertura degli obblighi relativi alle fonti rinnovabili e per il riconoscimento delle serre bioclimatiche come volumi tecnici, ad integrazione delle disposizioni approvate con d.g.r. 3868/2015 e con d.g.r. 6276/2017”.
La parte di più largo interesse è ovviamente quella relativa agli obblighi di copertura del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili, si riporta quindi di seguito il relativo stralcio della DGR:
1. Obblighi vigenti di copertura del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili
- Un edificio è sottoposto all’obbligo di installazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dall’allegato 3 al d.lgs. 28/2011 nelle seguenti ipotesi:
- nuova costruzione;
- demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
- ristrutturazione integrale degli elementi edilizi che costituiscono l’involucro, a condizione che la superficie utile sia superiore a 1.000 mq (c.d. ristrutturazione rilevante);
A tale criterio si aggiunge quello previsto dal punto 3 dell’allegato 1 (“Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici”) del decreto 26.6.2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”. Secondo quest’ultimo criterio, sono soggetti agli obblighi di copertura da fonti rinnovabili previsti dall’allegato 3 del d.lgs. 28/2011, oltre agli edifici di nuova costruzione, gli edifici soggetti a ristrutturazione importante di primo livello, intendendo per quest’ultima l’intervento che, “oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio”.
Pertanto, anche gli edifici soggetti a ristrutturazione importante di primo livello, indipendentemente dalla loro superficie utile, devono coprire i suddetti obblighi.
- Gli obblighi di copertura da fonti rinnovabili delineati nel suddetto allegato 3 prevedono che:
- gli impianti di produzione di energia termica devono garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 50% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento;
- la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:
P= (1/K) *S dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2, e K è un coefficiente (m2/kW) che, a far data dal 1° gennaio 2016 in Regione Lombardia e dal 1° gennaio 2018 a livello nazionale, assume il valore di 50.Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui sopra sono incrementati del 10%.
Inoltre, è previsto che:
- l’obbligo di cui alla lettera a) non si applichi qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria;
- l’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili debba essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’art. 8 del d.lgs. 192/2005 (Allegato C del decreto regionale n.2456 dell’8.3.2017), esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In quest’ultima ipotesi, è obbligatorio ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio ridotto rispetto alla soglia massima derivante dal rispetto del d.lgs. 192/2005 e dei relativi decreti
L’entità della riduzione dell’indice di prestazione energetica che occorre ottenere in caso di impossibilità tecnica deve essere calcolata in base alla formula indicata al comma 8 del medesimo allegato 3.
Si ricorda, inoltre, che con dgr 7095 del 18.9.2017 sono state approvate “Nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del Piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA) e dell’Accordo di programma di Bacino Padano 2017”, disponendo, tra l’altro, di integrare l’allegato alla dgr n. 3868 del 17.7.2015 con la previsione che negli interventi di ristrutturazione degli edifici per i quali sia obbligatorio assicurare il raggiungimento degli obblighi di copertura del fabbisogno energetico di cui all’allegato 3 del d.lgs. 28/2011, non possano essere installati impianti di combustione a biomassa; tale disposizione si applica su tutto il territorio regionale, ad eccezione della zona classificata come C2, ai sensi della d.G.R. n. 2605/11.
Vi invitiamo comunque a prendere visione dell’intero documento per approfondire gli argomenti dei successivi punti 2 e 3:
2- “Modalità di raggiungimento degli obblighi mediante installazione di impianti FER su altri edifici”
3- “Criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, ai fini dell’equiparazione a volumi tecnici”
Il documento integrale è facilmente reperibile in internet o scrivendo a c.ventura@cnapavia.it