In seguito alle richieste di chiarimento avanzate dalle associazioni di categoria, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito, in via definitiva, chiarimenti circa la possibilità che le imprese di installazioni impianti possano o meno essere abilitate ai sensi del DM 37/08 anziché per interi settori, anche per specifici ambiti di ciascun settore (le cosiddette “abilitazioni limitate”).
Nella nota del MiSE si sottolinea che per le abilitazioni relative alla lett. a) (impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere) può essere consentito di rilasciare sia un’abilitazione per l’intera lettera (dunque l’impresa sarebbe nelle condizioni di poter svolgere l’attività di installazione di tutti gli impiantii specificati) che un abilitazione parziale, limitata ad una singola tipologia di impianti. In pratica si può essere abilitati per i soli impianti “di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica” o limitatamente per gli impianti “di protezione contro le scariche atmosferiche” o per quelli “per l’automazione di porte, cancelli e barriere”. E’ ovviamente possibile ottenere un’abilitazione parziale anche per sole 2 delle 3 tipologie di impianti.
Naturalmente, anche per le lett. b) (impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere) e lett. c) (impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali) può essere consentita un’abilitazione piena o limitata a singole tipologie di impianti.
L’aspetto da segnalare, per gli installatori del settore, è che l’attività relativa alla realizzazione delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali, scrive il Ministero, non possa essere scissa rispetto all’intero settore e che, pertanto, non è ammissibile abilitare un soggetto per la sola attività di realizzazione delle opere di evacuazione, di ventilazione e di aerazione, né che le stesse opere vengano realizzate da soggetti non abilitati alla lettera c). In pratica, viene messo nero su bianco, qualora ve ne fosse stato il bisogno, che imprese di altri settori e non abilitate ai sensi del DM 37/08 non possono installare le opere di evacuazione, di ventilazione e di aerazione, come invece, purtroppo, continua ad accadere.
Per la lett. d) (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie) ed e) (impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali) il Ministero precisa che è invece possibile consentire solo un’abilitazione piena, così come per la lett. g) impianti di protezione antincendio, ribadendo quanto già affermato in precedenza (circolare n.547894 del 20 febbraio 2004) ovvero che la lettera g) sia inscindibile e che dunque la relativa abilitazione non possa essere attribuita limitatamente ad alcune tipologie di impianto antincendio.
In allegato, uno schema esplicativo delle abilitazioni parziali o limitate che si possono concedere.