Il Ministero dell’Ambiente intende incentivare le imprese che hanno sostenuto spese per interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive effettuati e conclusi entro il 2016.
Beneficiari
Possono presentare domanda i soggetti titolari di reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 2195 del codice civile che, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal regime contabile adottato, effettuano interventi di bonifica (ovvero rimozione e smaltimento) dall’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016.
Sono considerate ammissibili a contributo solo le spese sostenute durante il periodo indicato; altri costi sostenuti – a fronte del medesimo intervento di bonifica – al di fuori del periodo indicato non saranno considerate ammissibili a contributo, pur concorrendo a definire l’ammontare complessivo degli interventi realizzati dall’impresa.
Sono compresi tra i soggetti ammissibili i soggetti che determinano il reddito con modalità forfettarie. L’ammissibilità ai benefici spetta quindi anche ai soggetti che si trovano nel regime delle nuove iniziative produttive, sia i contribuenti che si trovano nel regime dei minimi ex Legge di Stabilità 2015 e 2016 (ossia di determinazione forfettaria del reddito, nonché di accesso ad un regime contributivo opzionale per le imprese).
Possono presentare domanda i proprietari di immobili purché siano titolari dell’attività presente nell’immobile oggetto di richiesta di contributo, che produce reddito d’impresa. Può fare domanda anche chi non è proprietario dell’immobile (es. affittuario) se vi esercita la propria attività, previa dichiarazione del proprietario che autorizzi la realizzazione degli interventi oggetto di domanda.
Le Società immobiliari possono presentare domanda di contributo a condizione che svolgano la propria attività nell’ immobile oggetto di richiesta di contributo.
Interventi ammessi
Sono ammissibili gli interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto presente in coperture e manufatti, e precisamente di:
• lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
• tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
• sistemi di coibentazione industriale in amianto;
Sono ammissibili le spese di consulenze professionali e perizie tecniche entro il limite del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000,00 € per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.
Non sono ammissibili a contributo gli interventi di incapsulamento e confinamento e i costi relativi alla posa in opera del materiale sostitutivo.
I requisiti richiesti per l’ammissibilità sono i seguenti:
a) interventi relativi a beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale, effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
b) interventi aventi come oggetto la rimozione e smaltimento di amianto e non l’incapsulamento o confinamento;
c) interventi di importo unitario minimo pari a € 20.000,00 per singola impresa unica;
d) interventi conclusi al momento della presentazione della domanda di contributo e per i quali siano state quietanzate le corrispondenti fatture, emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016;
e) interventi inseriti in apposito Piano di lavoro, redatto ai sensi dell’art. 256 del D. Lgs. 81/2008 e s. m. e i., relativo ad intervento di bonifica unitariamente considerato per l’unità produttiva di riferimento;
f) interventi per i quali sia stata effettuata comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al Piano di lavoro alla ASL competente, e che questa li abbia approvati secondo le modalità previste;
g) esclusivamente in caso di amianto friabile in ambienti confinati, interventi per cui la ASL abbia redatto la Certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati.
Entità del contributo
L’agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute nel 2016.
Il credito può essere utilizzato per compensare eventuali debiti e per il pagamento delle imposte dovute ma non se ne può richiedere il rimborso nella dichiarazione dei redditi.
La prima sarà utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Le altre potranno essere utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi di imposta successivi. Dal momento che il beneficio è riconosciuto per gli interventi realizzati nel 2016, gli anni in cui utilizzare il credito d’imposta saranno il 2017, 2018 e 2019.
Modalità e termine per la presentazione della domanda
Le domande possono essere presentate nel periodo compreso tra le ore 10:00 del 16 novembre 2016 e le ore 23:59 del 31 marzo 2017.
Per la determinazione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande faranno fede la data e l’ora indicate nella ricevuta elettronica rilasciata dal sistema informatico al termine della procedura di presentazione.
La verifica di ammissibilità della domanda avverrà con procedura “a sportello”, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Per informazioni rivolgersi a Tiziana Zecca: 0382 433134 t.zecca@cnapavia.it