Anche l’Austria con un provvedimento legislativo ha previsto che le imprese straniere che distaccano proprio personale in territorio austriaco devono retribuire in modo non inferiore all’equivalente retribuzione di cui gode un lavoratore austriaco impegnato nella stessa attività.
A differenza dell’Italia, che con il D.lgs. 136/2016 ha recepito la direttiva su distacco e somministrazione transnazionale la cui applicazione riguarda anche le operazioni di cabotaggio terrestre, la norma austriaca contenuta nell’art. 19 comma 3 della LSD-BG, include nella definizione di distacco sia l’utilizzo del lavoratore in operazioni di cabotaggio in territorio austriaco, sia l’impiego dell’autista in un trasporto internazionale da o per l’Austria.
Dopo Germania e Francia, anche l’Austria si dota dunque di una norma per il contrasto del dumping sociale nell’autotrasporto. Da tale norma discendono una serie di nuovi obblighi per le imprese che distaccano conducenti.
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mail express 03 – Austria- nuovi obblighi x imprese che distaccano autisti