Una circolare del ministero dell’Interno precisa agli organi di Polizia come svolgere i controlli sul carico dei veicoli industriali, chiarendo le sanzioni e prevedendo la corresponsabilità del caricatore.
La circolare del 29 ottobre 2019 della Direzione Centrale per la Polizia Stradale del ministero dell’Interno chiarisce alcuni aspetti sui provvedimenti attuati dal Decreto del ministero dei Trasporti numero 215/2017, con lo scopo di fornire indicazioni alle pattuglie che disciplina e rende omogenei in tutta l’UE i controlli sul fissaggio del carico dei veicoli industriali con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
La circolare precisa che la corretta sistemazione del carico, è necessaria perché la mancanza o l’insufficienza di misure che fissano il carico può causare la sua fuoriuscita dal vano o addirittura il ribaltamento del veicolo. Per ridurre il rischio di spostamento del carico è necessario distribuirlo correttamente rispetto agli assi ma è importante anche ridurre l’attrito tra il carico e il pianale e a tale scopo si possono usare pure tappetini anti-sdrucciolevoli per usi industriali, che possono integrare le cinghie e le catene di fissaggio. Rispetto a questi ultimi, la circolare precisa che “l’utilizzo di sistemi non omologati, privi di etichetta di certificazione, equivale al mancato uso del dispositivo”.
Secondo la normativa a effettuare i controlli in materia di sistemazione del carico dovrebbero essere gli Ispettori autorizzati dal ministero. La circolare, però, precisa un aspetto molto importante: se una pattuglia di polizia si accorge che il carico è disposto tutto su un lato oppure che non è stato fissato con le cinghie o se ancora le etichette non sono leggibili, può tranquillamente sanzionare l’interessato.
In concreto, gli agenti della Polstrada possono contestare la violazione “ove venga individuata una macroscopica violazione della norma“.
La circolare spiega quali articoli del Codice della Strada si possono applicare nel caso violazione. Innanzitutto, i commi 1 e 4 dell’articolo 79 che preved che se il veicolo non è in condizioni di massima efficienza o comunque tale da non garantire la sicurezza viene punito con una sanzione pecuniaria da 87 a 345 euro, ai quali poi si potrà anche aggiungere quella derivante dall’applicazione dell’art. 164, dedicato specificatamente alla non corretta sistemazione del carico.
La circolare, aggiunge che nel caso di violazione rilevata sulla strada “occorre inoltre considerare la responsabilità degli altri soggetti della filiera dell’autotrasporto”. Un obbligo che discende dall’applicazione dell’art. 7 del dlgs 286/2005. In prima battuta deve essere considerato il caricatore e poi, “solo nel caso in cui siano accertate specifiche responsabilità”, il vettore, il committente e il proprietario della merce. Questo perché in generale l’onere di sistemare la merce ricade sul caricatore e, se ci fossero prove di altre responsabilità, anche sugli altri soggetti ricordati.
Infine, la circolare prende in esame il caso in cui si sia verificato un incidente e invita gli agenti a raccogliere prove fotografiche e descrittive della merce e dei sistemi di ancoraggio per verificare se ci siano un nesso tra il sinistro e l’errata disposizione del carico. A tal proposito gli agenti saranno forniti di una scheda da riempire in modo sintetico.