Informiamo che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006” – DL 163 del 5 dicembre 2019.
Il nuovo “Decreto Sanzioni” è entrato in vigore lo scorso 17 gennaio ed abroga il vecchio Decreto.
Si evidenziano di seguito alcune delle ammende previste dal nuovo testo, per completezza consigliamo comunque di scaricare il documento integrale (in allegato) per visionare tutte le casistiche contemplate dal e relativi dettagli.
Articolo 3
Chiunque rilascia in modo intenzionale nell’atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non è necessaria conseguenza tecnica dell’uso consentito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Articolo 6
le imprese certificate che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.
Articolo 8
le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
L’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento ad un’azienda che non è in possesso del certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Articolo 9
le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato per le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
Attività di vigilanza e di accertamento
Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, è esercitata, nell’ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA), dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), nonchè dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l’autorità nazionale competente.
All’accertamento delle violazioni previste dal presente decreto possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell’ambito delle rispettive competenze.
SCARICA: Decreto Sanzioni -Decreto-legislativo-n.163-2019