L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la Nota prot. n. 96399/RU del 23/03/2020 concernente il recupero dell’accisa sul gasolio per autotrazione, utilizzato nel settore del trasporto, relativo al primo trimestre (Gennaio – Marzo 2020). A tal fine le imprese devono presentare nel periodo dal 1° al 30 Aprile 2020 specifica dichiarazione.
Qualora, per effetto della situazione emergenziale causata dal virus COVID-19 tali soggetti fossero impossibilitati a trasmettere la dichiarazione all’Ufficio delle dogane, potranno assolvere il suddetto onere per l’esercizio del proprio diritto al rimborso entro il 30 Giugno 2020.
MODIFICHE APPORTATE ALLE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DAL 2020
A decorrere dal 1° Gennaio è stato previsto un limite quantitativo, fissato in 1 litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in commento, per ogni chilometro percorso.
AI fini di riscontro delle condizioni fissate per poter fruire dell’aliquota ridotta di accisa sono state, di conseguenza, apportate modifiche al Quadro A della dichiarazione, per la cui modalità di compilazione obbligatoria si rinvia alle chiare e dettagliate prescrizioni fornite con la direttiva prot. n. 74668/RU del 12/03/2020.
AMMONTARE DEL BENEFICIO
l’entità del beneficio rimane quella dei trimestri precedenti ovvero di 214,18 euro per mille litri di prodotto.
SOGGETTI AMMESSI
- imprese di trasporto di merci in c/terzi o in c/proprio, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, ossia:
- enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19/11/1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione.
- imprese di autoservizi interregionali di competenza statale regionale e locale (di cui al D.Lgs. 422/97), le imprese di autoservizi regolari in ambito comunitario (di cui al Regolamento CE n. 1073/2009).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per ottenere il diritto all’utilizzo in compensazione o il rimborso del credito d’imposta occorre presentare specifica dichiarazione all’ufficio delle dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, in caso di più sedi operative, l’Ufficio competente rispetto alla sede legale o alla principale tra le sedi operative;
Per coloro che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – EDI, la dichiarazione va presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47-48 del DPR 445/2000 insieme ai dati salvati su supporto infomatico (CD-rom, DVD, pen drive USB).
Le dichiarazioni presentate prive del supporto informatico nel formato reso disponibile dall’Agenzia dovranno essere regolarizzate, in quanto considerate irregolarmente presentate e con interruzione del procedimento di riconoscimento del credito.
Per che coloro che, invece, si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – EDI, è possibile:
– utilizzare il software, presente sul sito dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it) nella sezione “Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2020”
oppure:
-fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito dell’Agenzia nella sezione “Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2020- Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2020”, per predisporre autonomamente i file da inviare.
TERMINI E MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA IN COMPENSAZIONE
Le imprese che scelgono di utilizzare l’importo del credito sorto nel PRIMO TRIMESTRE 2020 in compensazione, ai sensi del D.Lgs. 241/97, devono:
- attendere la formazione del credito mediante il silenzio-assenso, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuto il diniego dell’Ufficio, OPPURE mediante un’eventuale comunicazione di “convalida” esplicita da parte dell’Ufficio (se ciò avviene prima della formazione del silenzio-assenso);
- indicare nel mod. F24 l’importo del credito nella sezione “Erario” con il codice tributo “6740″ (“Credito d’imposta – agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori”) – rateazione “0120” – anno di riferimento (inteso come anno di presentazione della domanda alle Dogane) “2020“;
- utilizzare il credito in compensazione entro e non oltre il 31 Dicembre 2021 (ossia “entro il 31 Dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto“);
- per l’eventuale eccedenza non utilizzata entro il 31 Dicembre 2021, richiedere il rimborso con apposita istanza al competente Ufficio entro il 30 Giugno 2022, a pena di decadenza.
DOCUMENTI NECESSARI A COMPROVARE I CONSUMI DI GASOLIO
Per provare i consumi di gasolio per autotrazione è sempre necessaria la relativa fattura d’acquisto. Con l’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha precisato che, ai fini del rimborso accisa, occorre sempre indicare obbligatoriamente la targa del veicolo rifornito.
Fermo restando quanto sopra, in presenza di fatture differite continuano a valore le precisazioni fornite in passato dalle Dogane. Pertanto, in presenza di fattura elettronica differita, questa deve essere corredata da un documento allegato che ne costituisce parte integrante: in particolare, per ciascuna operazione avvenuta nel mese precedente, deve contenere la data, le generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, la descrizione della natura-qualità-quantità dei beni ceduti e l’indicazione delle targhe dei mezzi forniti.
ASPETTI FISCALI
Il bonus non concorre alla formazione del reddito, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e non rileva neppure ai fini IRAP. deve essere indicato nel quadro RU, sezione “Caro petrolio” del modello REDDITI relativo al periodo di riferimento. La mancata indicazione, tuttavia, non è a pena di decadenza dal beneficio.