Finalità
Il Bando, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale, definisce, in attuazione dell’articolo 43, comma 1, del decreto Cura Italia, i criteri e le modalità di riconoscimento alle imprese del rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI)
Dotazione finanziaria
50.000.000,00 euro
Soggetti richiedenti
Possono beneficiare del rimborso previsto dal Bando tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda di rimborso sono in possesso dei seguenti requisiti:
- sono regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;
- hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria
Spese ammissibili
Sono ammissibili al rimborso le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.
Sono ammissibili le seguenti tipologie:
– mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
– guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
– dispositivi per protezione oculare;
– indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
– calzari e/o sovrascarpe;
– cuffie e/o copricapi;
– dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
– detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
Ai fini dell’accesso al rimborso, le spese devono:
a) essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso.
b) essere connesse a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
c) essere non inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00);
d) non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.
Agevolazione
Il rimborso è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, nella misura del 100% delle spese ammissibili, nel limite massimo di euro 500,00 per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di euro 150.000,00.
Termini e modalità per la presentazione delle domande
1 – Prenotazione del rimborso
Le imprese interessate possono inviare la prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, attraverso uno sportello informatico dedicato.
2- Pubblicazione dell’elenco delle prenotazioni
Invitalia pubblicherà l’elenco di tutte le imprese che hanno inoltrato la prenotazione, in ordine cronologico.
Nell’elenco saranno comunicate:
– le prenotazioni ammesse a presentare domanda di rimborso
– le prenotazioni non ammissibili.
3 – Presentazione della domanda di rimborso
Le imprese ammesse, potranno compilare la domanda di rimborso dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 alle ore 17.00 dell’11 giugno 2020 attraverso la procedura informatica che sarà attivata sul sito web dell’Agenzia.
Erogazione rimborsi
Invitalia entro il 21 giugno pubblicherà il provvedimento cumulativo di ammissione al rimborso e successivamente procederà all’erogazione del rimborso sul conto corrente dell’impresa.
Per informazioni
Responsabile Area Bandi e Competitività
Tiziana Zecca – Tel. 0382.433134 – E.mail: t.zecca@cnapavia.it
Claudia Salemme – Tel. 0382.433135 – E.mail: c.salemme@cnapavia.it
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