Sulla base di una recente circolare del Ministero della Salute, si evidenzia la risposta ad una FAQ pubblicata nel sito www.dgc.gov.it, che chiarisce quali vaccini somministrati all’estero sono validi in Italia per ottenere la Certificazione verde COVID-19.
Tale chiarimento può essere utile ai fini dell’accesso dei lavoratori stranieri nei luoghi di lavoro in Italia.
“Sono validi per ottenere la Certificazione verde COVID-19 in Italia i vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e inseriti nel Piano nazionale vaccini, ad oggi:
- Comirnaty di Pfizer-BioNtech,
- Moderna,
- Vaxzevria (AstraZeneca),
- Janssen (Johnson & Johnson)
Sono, inoltre, riconosciuti equivalenti i seguenti vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere:
• vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea. L’elenco completo è consultabile nella Circolare del Ministero della Salute del 23 settembre 2021
• Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca;
• R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
• Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.
Si precisa che anche tali vaccini sono considerati validi ai fini dell’emissione della Certificazione verde COVID-19 a favore dei cittadini italiani (anche residenti all’estero), dei loro familiari conviventi e dei cittadini stranieri che risiedono in Italia per motivi di lavoro o studio, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), nonché di tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2.
Inoltre, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ingressi transfrontalieri, i certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti, sono considerati come equipollenti alla Certificazione verde COVID-19.
Le certificazioni dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:
• dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
• dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
• data/e di somministrazione del vaccino;
• dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, autorità sanitaria).
Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco. Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle cinque lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.
La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 emessa dallo Stato italiano.”
Resta, infine, aperta e in discussione la questione dei lavoratori stranieri vaccinati con Sputnik, vaccino non riconosciuto dall’Ema, sulla quale sono in corso di valutazione diverse ipotesi.