L’Albo Gestori Ambientali ha reso noto con un proprio comunicato che la validità delle iscrizioni in categoria 2.bis ha durata decennale; pertanto il 25 dicembre 2020 scadranno tutte le iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 per un totale di circa 25.000 imprese coinvolte.
Si invitano le imprese a verificare la validità della propria iscrizione e si ricorda che, per continuare a operare, occorre presentare domanda di rinnovo dell’iscrizione tramite il portale telematico accessibile dal menu “Pratiche Telematiche” della vostra area riservata sul sito web www.albonazionalegestoriambientali.it
Considerando che la domanda di rinnovo può essere inviata a partire da 5 mesi prima della scadenza, è quindi possibile fin da ora provvedere alla presentazione della domanda.
Tenuto conto delle tempistiche di lavorazione ed evasione della pratica le imprese sono invitate, per non incorrere in periodi di scopertura autorizzativa e in ritardi e sanzioni, ad attivarsi per tempo entro e non oltre il 30 settembre.
Prima dell’invio della domanda di rinnovo, si invita l’impresa a verificare i dati della propria iscrizione (targhe veicoli, attività svolta e codici rifiuto autorizzati) e a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.”
Sono tenuti all’iscrizione le imprese e gli enti:
- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che ne effettuano la raccolta e il trasporto;
- produttori iniziali di rifiuti pericolosi che ne effettuano la raccolta e il trasporto in quantità non eccedente i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno
a condizione però che tali operazioni siano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa produttrice: trattasi quindi di imprese che pur non esercitando l’attività professionale di trasportatori, trasportano i rifiuti da esse stesse prodotti e il trasporto, insieme agli altri compiti, costituisce una delle attività ordinarie svolte dall’impresa.
Per produttore iniziale si intende il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (art. 183, comma 1, lettera f) del D.lgs. 152/2006).
Gli uffici di CNA sono a disposizione delle aziende associate per l’espletamento della pratica di rinnovo e per fornire ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito.
Per informazioni:
Responsabile Area Sicurezza e Ambiente
Maria Grazia Beretta
Tel. 0382 433112 – Mail: mg.beretta@cnapavia.it