L’intervento è finalizzato a sostenere le micro e piccole imprese lombarde che sono state oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza all’emergenza epidemiologica Covid-19, al fine di adottare le misure adeguate alla ripresa in sicurezza dell’attività d’impresa sia per i lavoratori, sia per i clienti, sia per i fornitori.
Dotazione finanziaria
€ 19.180.000,00
Soggetti richiedenti
Micro e piccole imprese aventi almeno una sede operativa o un’unità locale in Lombardia e operanti nei settori del commercio, dei pubblici esercizi (bar e ristoranti), dell’artigianato, del manifatturiero, dell’edilizia, dei servizi, dell’istruzione e dello sport, (allegato 1)
Sono escluse le attività consentite dal DPCM dell’11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e Decreto Ministeriale 25 marzo 2020 (allegato 2), nonché le imprese dell’all.1 che hanno esercitato previa richiesta al Prefetto per la prosecuzione delle attività aziendali.
Saranno invece ammissibili le imprese la cui attività era tra quelle consentite (all.2) ma che hanno deciso di introdurre il lavoro agile (assolvendo gli obblighi di comunicazione tramite il portale Cliclavoro) per tutti i dipendenti, ad eccezione di quelli le cui mansioni devono essere svolte interamente fuori dalla sede dell’impresa (a titolo esemplificativo autisti, trasportatori, vigilanti, addetti alle pulizie, etc). Sono esclusi dal conteggio i lavoratori per i quali è stata attivata la cassa integrazione.
Tipologia ed entità dell’agevolazione
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto
- del 60% per le piccole imprese
- del 70% per le micro imprese
Il contributo è concesso nel limite massimo di 25.000,00 euro.
L’investimento minimo è pari a 2.000,00 euro.
Spese ammissibili
Sono ammissibili spese al netto dell’IVA (tranne nei casi in cui la stessa non sia in alcun modo recuperabile), per gli interventi connessi ai seguenti ambiti di messa in sicurezza sanitaria:
SPESE IN CONTO CAPITALE
- macchinari e attrezzature per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;
- apparecchi di purificazione dell’aria, anche portatili;
- interventi strutturali all’impianto di aerazione della struttura, solo se finalizzate al miglioramento della sicurezza sanitaria;
- interventi strutturali per il distanziamento sociale all’interno dei locali;
- strutture temporanee e arredi finalizzati al distanziamento sociale all’interno e all’esterno dei locali d’esercizio (parafiato, separé, dehors ecc.);
- termoscanner e altri strumenti atti a misurare la temperatura corporea a distanza, anche con sistemi di rilevazione biometrica;
- strumenti e attrezzature di igienizzazione per i clienti/utenti, per i prodotti commercializzati (es. ozonizzatori o lampade UV per sanificare capi di abbigliamento) e per gli spazi che prevedono la presenza per un tempo superiore ai 15 minuti da parte dei diversi clienti/utenti(es. vaporizzatori per sanificare camerini, cabine estetiche, aule etc.), anche in coerenza con eventuali indicazioni delle Autorità Sanitarie;
- attrezzature, software e/o strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell’affollamento dei locali.
SPESE IN CONTO CORRENTE
- dispositivi di protezione individuale rischio infezione COVID-19 (es. mascherine chirurgiche o filtranti, guanti in nitrile o vinile, occhiali, tute, cuffie, camici, soluzione idroalcolica igienizzante mani e altri DPI in conformità a quanto previsto dalle indicazioni della autorità sanitarie) e, nel limite di 1.000 euro per impresa.
- servizi di sanificazione e disinfezione degli ambienti, nel limite di 2.000 euro per impresa;
- strumenti di comunicazione e informazione (cartellonistica, segnaletica);
- costi per tamponi per il personale dipendente o altri strumenti diagnostici comunque suggeriti dal medico competente in conformità alle indicazioni dell’Autorità Sanitaria, nel limite massimo di 1.000 euro per impresa;
- spese di formazione sulla sicurezza sanitaria, sulle prescrizioni e sui protocolli da adottare nell’ambito dell’esercizio di attività anche in complementarietà con le iniziative che saranno attivate da altri soggetti pubblici come l’INAIL, nel limite di 2.000 euro per imprese.
Le spese in conto corrente non possono comunque superare la quota massima di 6.000,00 euro per singola domanda e saranno ritenuti ammissibili, laddove applicabili, l’acquisto ed eventuale relativa installazione (ivi compresi montaggio e trasporto).
Le spese sono ammissibili dal 22 marzo 2020
Presentazione delle domande
Le domande di contributo devono essere presentate a partire dal 28 Maggio 2020 alle ore 10.00 fino alle ore 12.00 del 10 Novembre 2020, salvo esaurimento anticipato della dotazione finanziaria.
Tipologia di procedura
L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa a sportello a rendicontazione secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta.
Modalità e tempi per l’erogazione del contributo
Il termine di conclusione del procedimento per ciascuna pratica sarà di 50 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda. Il contributo viene liquidato in un’unica rata applicando la ritenuta d’acconto del 4%.
Per informazioni
Responsabile Area Bandi e Competitività
Tiziana Zecca – Tel.: 0382.433143 – E.mail: t.zecca@cnapavia.it
Claudia Salemme – Tel.: 0382.433135 – E.mail: c.salemme@cnapavia.it
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