L’INSTALLAZIONE DI VIDEOCAMERE DA PARTE DI OFFICINE AUTORIZZATE ALLA REVISIONE DEI VEICOLI (PROTOCOLLO MCTC-NET2) NON COMPORTA IL RISPETTO DELL’ART. 4 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI.
Con nota dell’11 ottobre 2017 l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha chiarito che nel caso delle telecamere installate dalle officine di revisione veicoli per ottemperare al protocollo MCTC-NET2 non è necessaria la procedura autorizzativa prevista dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.
Per garantire il rispetto delle procedure MCTC-NET2 è stato previsto che una telecamera, collegata con la Motorizzazione, effettui un monitoraggio in tempo reale sul corretto svolgimento del test sulle vetture.
Tali riprese, però, occasionalmente, possono inquadrare anche i lavoratori addetti alla procedura.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, avendo ricevuto richieste di chiarimento da parte di alcuni dei suoi uffici territoriali in merito all’applicazione o meno dell’art. 4 della L. n. 300/1970, ne ha escluso l’applicazione in considerazione del fatto che:
- il protocollo costituisce applicazione di specifiche disposizioni di carattere tecnico-normativo e risponde alla necessità di allinearsi alle direttive europee sulla trasmissione di dati tracciabili (direttiva 45/2014/UE);
- i centri di revisione autorizzati sono obbligati a dotarsi di tali dispositivi di controllo.
Ovviamente l’indicazione dell’INL non esonera le officine dal rispetto delle disposizioni previste dal Garante privacy col suo Provvedimento 8 aprile 2010 in presenza di strumenti di videosorveglianza installati per motivi di sicurezza (provvedimento che, tra l’altro, regolamenta l’informativa, il cartello da posizionare, il limite alla conservazione dei dati) e dalle procedure autorizzative da espletare presso l’Ispettorato provinciale del lavoro.