A seguito delle ultime disposizioni legislative:
sono state ridefinite le attività che restano sospese e quelle che possono proseguire le attività.
Sono state predisposte nuove regole per le segnalazioni di prosecuzione dell’attività da presentare alle Prefetture via PEC al seguente indirizzo protocollo.prefpv@pec.interno.it
Possono proseguire senza alcuna comunicazione:
- Attività inquadrate nei Codici ATECO riportati nell’allegato 3 al D.P.C.M. 10 aprile 2020, modificabile con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
- Attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
- Attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione;
- Attività degli impianti a ciclo continuo che garantiscono l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
Devono effettuare la comunicazione al Prefetto:
- Coloro che svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità della filiera delle attività di cui all’allegato 3 al D.P.C.M. 10 aprile 2020;
- Coloro che svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità della filiera delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione;
- Coloro che svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui all’art.1, comma 4, D.P.C.M. 10 aprile 2020.
- Attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
- Attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
Devono altresì effettuare la comunicazione le attività sospese
- che intendano consentire l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione;
- che intendano effettuare la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Si sottolinea che, ai fini dell’individuazione delle tipologie di attività sospese, si dovrà tener conto anche dell’Ordinanza regionale n. 528 dell’11 aprile 2020 che, in ragione del diverso contesto epidemiologico del territorio lombardo, detta delle disposizioni specifiche, sospendendo o limitando alcune attività consentite dal D.P.C.M. 10 aprile 2020.
Modalità di effettuazione della comunicazione di prosecuzione attività
La comunicazione di prosecuzione di attività deve essere inviata al Prefetto di Pavia, esclusivamente dalle attività produttive industriali e commerciali aventi un’unità operativa nel territorio della provincia di Pavia.
I moduli da inviare successivamente a seconda della casistica applicata. La comunicazione dovrà essere inviata tramite P.E.C. all’indirizzo protocollo.prefpv@pec.interno.it , avendo cura di specificare nell’oggetto “Nome impresa . D.P.C.M. 10 aprile 2020 – Comunicazione prosecuzione attività”.
Le imprese che abbiano già comunicato la prosecuzione dell’attività prima dell’entrata in vigore del D.P.C.M. 10 aprile 2020 non devono effettuare alcuna ulteriore comunicazione, salvo che si renda necessario comunicare significative variazioni e/o integrazioni rispetto a quanto già trasmesso.
Dopo aver effettuato la comunicazione, l’attività può essere legittimamente proseguita, fino all’eventuale adozione del provvedimento di sospensione.
CASISTICHE:
Comunicazione ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.C.M. 10 aprile 2020. Attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146
Comunicazione ai sensi dell’art. 2, comma 6 del D.P.C.M. 10 aprile 2020. Attività a ciclo produttivo continuo
Comunicazione ai sensi dell’art. art. 2, comma 7 del D.P.C.M. 10 aprile 2020. Attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché delle altre attività aventi rilevanza strategica nazionale.
Comunicazione ai sensi dell’art. art. 2, comma 12 del D.P.C.M. 10 aprile 2020. Attività sospese – accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.
Per maggiori informazioni visita il sito della Prefettura di Pavia