Le disposizione adottate ai fini della prevenzione ed il contenimento del contagio da Covid-19 hanno inevitabilmente comportato la raccolta e l’elaborazione di dati personali. Tra i dati trattati per tali finalità rientrano non solo dati personali cosiddetti “comuni”, ma anche i dati personali particolari, in primis i dati relativi allo stato di salute.
Sulla base della vigente normativa sul trattamento dei dati personali, ossia il Regolamento europeo 679/2016 (meglio noto come “GDPR”), il Garante Privacy ha dettato regole fondamentali a protezione dei dati delle persone fisiche.
Il datore di lavoro deve rilevare la temperatura corporea del personale dipendente all’ingresso della propria sede; mentre per gli utenti, fornitori, visitatori e clienti la misurazione della temperatura è “fortemente consigliata”
In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura rilevata, ma solo del superamento della soglia di legge (37,5° C) e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.
In caso di visitatori o clienti occasionali, non è necessario registrare il dato del motivo del diniego di accesso.
Gli eventuali dati vanno registrati su apposito Registro di controllo della temperatura.
Preclusione dell’accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio
Il dipendente deve segnalare al datore di lavoro di aver avuto contatti con soggetti positivi e con chi proviene dalle zone a rischio:per questi soggetti l’accesso al luogo di lavoro è precluso.
A tal fine, anche alla luce delle successive disposizioni emanate nell’ambito del contenimento del contagio è possibile richiedere una dichiarazione che attesti tali circostanze anche a terzi (es. visitatori e utenti).
In ogni caso potranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti, non ulteriori informazioni attinenti alla sfera privata.
Le segnalazioni del medico competente
In capo al medico competente permane il divieto di comunicare al datore di lavoro dati sulle specifiche patologie del lavoratore. Nel contesto dell’emergenza, tra gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori da parte del medico competente rientra la possibilità di segnalare al datore situazioni di particolare fragilità o patologie attuali o pregresse (senza specificare quali) che impongano l’impiego dal lavoratore in ambiti meno esposti al rischio di infezione e di sottoporre i lavoratori a visite straordinarie, tenuto conto della maggiore esposizione al rischio di contagio degli stessi.
In tale quadro il datore di lavoro può trattare, nel rispetto dei principi di protezione dei dati , i dati personali dei dipendenti solo se sia normativamente previsto o disposto dagli organi competenti ovvero su specifica segnalazione del medico competente, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria.
Il dovere del datore di lavoro di collaborare con le autorità sanitarie competenti e il divieto di comunicare l’identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori
In base al quadro normativo nazionale, il datore di lavoro deve comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti e collaborare con esse per l’individuazione dei “contatti stretti” al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.
Tale obbligo di comunicazione non è, invece, previsto in favore del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Al fine di tutelare la salute degli altri lavoratori, la comunicazione di informazioni relative alla salute, sia all’esterno che all’interno della struttura organizzativa di appartenenza del dipendente o collaboratore affetto da Covid-19, spetta alle autorità sanitarie competenti.
Il datore di lavoro può richiedere l’effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti su disposizione del medico competente
Solo il medico competente, in quanto professionista sanitario, tenuto conto del rischio generico derivante dal Covid-19 e delle specifiche condizioni di salute dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici e suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
Il datore di lavoro può trattare i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni di lavoro.
Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.
Il datore di lavoro può trattare i dati personali del dipendente affetto da Covid-19 o che ne presenta i sintomi
Il datore di lavoro, in taluni casi, nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica, può lecitamente venire a conoscenza dell’identità del dipendente affetto da Covid-19 o che presenta sintomi compatibili con il virus.
Ciò, in particolare, può verificarsi quando ne venga informato direttamente dal dipendente, sul quale grava l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal fine, il datore di lavoro può quindi invitare i propri dipendenti a fare tali comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati.
Il datore di lavoro potrebbe, inoltre, venire a conoscenza dello stato di positività al Covid-19 accertato dalle autorità sanitarie a seguito dell’effettuazione di un tampone oro/nasofaringeo, nell’ambito della collaborazione che è tenuto a prestare a tali autorità, anche con il coinvolgimento del medico competente, per la ricostruzione degli eventuali contatti stretti con altre persone nel contesto lavorativo. Il datore di lavoro può, altresì, conoscere lo stato di avvenuta negativizzazione del tampone oro/nasofaringeo, ai fini della riammissione sul luogo di lavoro dei lavoratori già risultati positivi all’infezione da Covid-19.
Informiamo che CNA fornisce agli associati il servizio di consulenza e predisposizione della documentazione privacy aggiornata con le nuove misure di contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro. A tal fine è possibile contattare:
Responsabile Area Privacy, Ambiente e Sicurezza
Maria Grazia Beretta – Tel.: 0382/433112 – Mail: mg.beretta@cnapavia
Claudia Salemme – Tel.: 0382/433135 – Mail: c.salemme@cnapavia.it