La legge di conversione del decreto dignità presenta alcune novità circa la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato . Si segnala in particolare l’introduzione di una norma transitoria per effetto della quale le novità introdotte si applicano: – ai contratti a termine stipulati successivamente all’entrata in vigore del D.L.; – ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. Considerato però che le disposizioni introdotte dal D.L. durante il periodo di vigenza rimangono comunque valide, il quadro normativo di riferimento che si verrà a determinare sarà il seguente:
1) fino al 13 luglio 2018: integrale applicazione delle vecchie regole previste dal D.lgs. n.81/2015;
2) dal 14 luglio alla data di conversione in legge del D.L. n.87/2018: applicazione delle novità introdotte dal D.L. stesso (durata massima di 24 mesi, causali se necessarie, massimo 4 proroghe);
3) dalla data di conversione in legge al 31 ottobre 2018:
– applicazione delle nuove regole ai contratti a termine instaurati per la prima volta; – applicazione delle vecchie regole in vigore fino al 13 luglio (no causale, durata massima 36 mesi, n.5 proroghe), per i contratti che vengono prorogati (quindi contratti stipulati prima della conversione in legge, che durante tale periodo giungono a scadenza) o rinnovati (cioè riassunzioni di lavoratori con i quali è già intercorso un precedente rapporto a termine prima della data di conversione in legge del decreto);
4) dal 1° novembre 2018: applicazione delle nuove regole anche per le proroghe e i rinnovi. In ogni caso, si evidenzia che le modifiche introdotte dal D.L. sono state confermate anche in sede di conversione in legge del decreto stesso: – durata massima 24 mesi, salvo diversa previsione dei contratti collettivi di ogni livello; – obbligo di causale in caso di durata complessiva superiore a 12 mesi o di rinnovo; – massimo 4 proroghe; – applicazione della maggiorazione dello 0.50% in caso di rinnovo.
Altre novità che entreranno immediatamente in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U.: – limite massimo al numero di lavoratori in somministrazione a termine o a tempo determinato e in somministrazione a termine che possono essere contestualmente presenti presso lo stesso datore di lavoro: salvo diversa previsione del contratto collettivo applicato dall’utilizzatore, limite massimo del 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’utilizzatore al 1° gennaio, nel rispetto del limite massimo contrattuale o legale, che si applica alle assunzioni a termine dirette; – obbligo di rispettare le causali, ove richieste, da parte del solo soggetto utilizzatore, in caso di somministrazione a termine. L’agenzia dovrà quindi rispettare le causali solo per le eventuali assunzioni a termine non destinate alla somministrazione.