
Il Decreto-legge 4 maggio 2023, n.48 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, entrato in vigore il 5 maggio scorso, al Capo II include misure che riguardano aspetti di sicurezza sul lavoro, in particolare interventi urgenti in materia di:
- rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro,
- tutela contro gli infortuni,
- aggiornamento del sistema di controlli ispettivi.
L’art. 14 introduce una serie di modifiche al D. Lgs. 81/2008 (TU sicurezza)
A)Vengono aggiornate le disposizioni relative al medico competente:
– l’obbligo per i datori di lavoro e dirigenti di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, oltre che nei casi previsti dal TU sicurezza, anche “qualora richiesto dalla valutazione dei rischi” (modifica art. 18 co. 1 lett. a del D. Lgs. 81/2008 ).
La sorveglianza sanitaria non è più limitata ai casi espressamente previsti dal Tu sicurezza, ma si estende l’obbligo ai casi in cui la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità.
– si aggiungono inoltre i seguenti obblighi per il medico competente:
• in occasione delle visite di assunzione, deve richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e deve tenere conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità (aggiunta lett. e-bis all’art. 25 co. 1 del D. Lgs. 81/2008).
Su tale aspetto riteniamo utile evidenziare che alla cessazione del rapporto di lavoro il medico competente ha l’obbligo di consegnare copia della cartella sanitaria al lavoratore, mentre l’originale va conservato nel rispetto nella normativa sulla privacy, per almeno 10 anni dal datore di lavoro, salvo diverso termine e modalità previsti per le cartelle sanitarie relative all’esposizione a specifici agenti (quali ad es. cancerogeni/mutageni, amianto, biologici, radiazioni ionizzanti).
• in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, il medico deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti dell’art. 38 del TU sicurezza, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.
B) Si estende ai soggetti dell’art. 21 del TU sicurezza (lavoratori autonomi, componenti dell’impresa familiare, artigiani, piccoli commercianti, ecc.) l’obbligo di utilizzare idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni del titolo IV sui cantieri (modifica art. 21 co. 1 lett. a del D. Lgs. 81/2008).
Rammentiamo in proposito l’art. 112 del D. Lgs. 81/2008 “Idoneità delle opere provvisionali” e riteniamo si possano intendere come opere provvisionali le strutture e opere provvisorie indipendenti dalla struttura del fabbricato destinate ad essere rimosse quando i lavori sono terminati quali ad esempio ponteggi, impalcati, parapetti, andatoie, ecc.
C) Si prevede l’introduzione di una propria formazione e addestramento specifico a carico del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature previste all’articolo 71 co. 7 che richiedono conoscenze particolari. Di conseguenza viene inserita la sanzione per la violazione di tale nuovo obbligo, punita con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 3071,21 a 7862,44 euro
D) In merito alle verifiche periodiche delle attrezzature dell’Allegato VII, viene stabilito che i soggetti privati abilitati acquistino la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondano direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente (sostituito l’art. 71 co. 12 del D. Lgs. 81/2008). Questa novità rende coerente e coordina il TU sicurezza con le norme vigenti (art. 71 co. 11 e 13) e con la situazione di difficoltà in cui versano le ASL/ARPA e Inail nel far fronte a tali verifiche.
E) Si modificano gli obblighi del noleggiatore e concedente in uso di attrezzature di lavoro senza operatore: chiunque noleggi o conceda in uso, al momento della cessione, deve ora acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, un’autocertificazione del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del Titolo III, dei soggetti individuati all’utilizzo
L’art. 15 prevede disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva. Viene stabilito che, al fine di orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Tali informazioni sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all’evasione od omissione contributiva. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui sopra, saranno individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso atti amministrativi generali..
L’art. 17 istituisce, presso il Ministero del lavoro, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative. Per quanto di nostro interesse si stabilisce che, nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, “le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
L’Area Ambiente e Sicurezza di CNA attraverso la collaborazione di tecnici e società specializzate nel settore, offre consulenza su Ambiente, Sicurezza e Medicina del lavoro, garantendo alle imprese associate un servizio valido ed efficiente per essere sicure ed in regola.
Per informazioni:
Claudia Salemme – Tel.: 0382.433135 – Mail: c.salemme@cnapavia.it