Il 21 novembre 2018, con quasi otto mesi di ritardo, è stato messo online il sito ENEA per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ossia per quegli interventi che possono accedere alle detrazioni fiscali del 50% e che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili di energia (interventi diversi dall’eco-bonus).
Ricordiamo infatti che la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di inviare ad Enea una comunicazione per ottenere la detrazione del 50% (Fino all’anno scorso andavano inviate solo le richieste per detrazioni al 65%).
In questo articolo tenteremo di fare chiarezza su alcuni dubbi molto frequenti in merito a quali interventi sono agevolabili e quali vanno trasmessi all’ENEA.
Visto il forte ritardo nella messa online del portale dedicato all’invio delle richieste, è stato stabilito che la trasmissione dei dati relativi agli interventi terminati tra il primo gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di messa a disposizione del portale ENEA. I dati relativi agli interventi che verranno ultimati tra il 21 novembre ed il 31 dicembre 2018, invece, dovranno essere trasmessi come di consueto entro 90 giorni dalla fine lavori.
Ricordiamo innanzitutto che il Bonus Ristrutturazioni Edilizie sono applicabili solo per interventi su edifici residenziali, a differenza dell’Eco Bonus 65% che ha un campo di applicazione molto più esteso.
Per semplificare l’invio delle richieste, sul Portale Informativo ENEA è stata pubblicata una “Guida rapida alla trasmissione dati” – http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf -, ed è stato aggiornato al 23 novembre l’opuscolo “Ristrutturazioni edilizie: detrazioni fiscali” – goo.gl/adJvd6 (se il link non funziona, copiarlo e incollarlo nella barra degli indirizzi) -, sul quale viene riportato l’elenco delle opere agevolabili e viene specificato per quali di queste è necessaria la comunicazione all’ENEA (non tutti gli interventi agevolabili necessitano l’invio della pratica sul portale ENEA, ma solo quelli che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili).
La comunicazione deve essere trasmessa per i seguenti interventi:
- infissi;
- strutture edilizie (coibentazioni delle strutture opache);
- installazione o sostituzione di impianti tecnologici: solare termico;
- generatori di calore con caldaie a condensazione (con o senza produzione di ACS) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- pompe di calore per climatizzazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sistemi ibridi;
- micro cogeneratori;
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori di calore a biomassa;
- sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati;
- installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
- impianti fotovoltaici;
- elettrodomestici (solo se collegati ad un recupero edilizio iniziato dal 1° gennaio 2017 c.d. “bonus mobili”) classe non inferiore alla A+ (A per i forni).
Tutti gli interventi che NON si configurano come “interventi che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili”, possono comunque essere portati in detrazione al 50% senza l’invio dei dati attraverso il portale ENEA, a patto che rientrino in una delle macro categorie afferenti alla ristrutturazione edilizia:
PER SINGOLE UNITA’ ABITATIVE
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
(interventi elencati alle lettre b), c), e d) dell’art. 3 del Dpr 380/2001 – Testo Unico dell’Edilizia)
Per quanto riguarda le caldaie NON a condensazione, possono essere portate in detrazione al 50% senza invio dei dati sul portale ENEA, SOLO se vanno a sostituire una caldaia dello stesso tipo dove tecnicamente non è possibile installare una caldaia a condensazione (sostituzione su Canna fumaria Collettiva Ramificata).
PER PARTI CONDOMINIALI
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
(interventi elencati alle lettre a), b), c), e d) dell’art. 3 del Dpr 380/2001 – Testo Unico dell’Edilizia)
Ovviamente tutti gli interventi dovranno rispondere ai requisiti (valori minimi di trasmittanza, rendimenti minimi per i generatori, ecc…) riportati sul Decreto Requisiti Minimi – Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015 –
Per ulteriori informazioni è possibile inviare domande specifiche a c.ventura@cnapavia.it