Al via il “piano neve” per prevenire e fronteggiare le difficoltà per la circolazione dovute al maltempo, individuando le misure che tutti dovranno attuare per garantire la regolarità della circolazione. Il documento contiene anche l’elenco delle arterie in cui vige l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali, nonché i canali d’informazione a disposizione dell’utenza.
Info sulla viabilità? Chiama il numero verde 1518 del CCISS
Dal 1990 la Polizia di Stato opera nel complesso mondo della infomobilità all’interno del C.C.I.S.S. Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale. Il compito fondamentale della Polizia Stradale nel C.C.I.S.S. è quello di validare e certificare tutte le notizie, in modo tale che, nel contesto generale della sicurezza pubblica, siano diffuse agli utenti informazioni “certe e fondate” con elevato livello generale di qualità. Le notizie aggiornate di viabilità del C.C.I.S.S. sono sempre disponibili per gli utenti
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Ordinanza della provincia di Pavia sull’obbligo di pneumatici invernali
La Provincia di Pavia ha emesso la seguente ordinanza. Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile transitano sulla intera rete viaria di competenza della Provincia, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione. I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile.
Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale.