E’ stato pubblicato nella G.U. 10/06/2020, n. 146, il D. Lgs. 10/06/2020, n. 48 che recepisce ed attua la Direttiva 30/05/2018, n. 844 (EPBD III – Energy Performance of Buildings Directive) sulla prestazione energetica degli edifici e sull’efficienza energetica.
La direttiva oggetto di recepimento mira a:
- accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti;
- integrare le strategie di ristrutturazione a lungo termine nel settore dell’edilizia per favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050;
- promuovere l’uso delle tecnologie informatiche e intelligenti (ICT) per garantire agli edifici di operare e consumare in maniera quanto più efficiente;
- dare un impulso alla mobilità elettrica con l’integrazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici;
Sistemi di automazione e controllo
Più in particolare, la direttiva promuove l’installazione di sistemi di automazione e controllo degli impianti tecnologici presenti negli edifici (domotica), anche come alternativa efficiente ai controlli fisici, favorisce lo sviluppo infrastrutturale della rete di ricarica nel settore della mobilità elettrica, e prevede l’introduzione di un indicatore del livello di “prontezza” dell’edificio all’utilizzo di tecnologie smart, da affiancare alla già esistente classificazione dell’edificio operata sulla base della prestazione energetica.
Criteri generali e metodologia di calcolo
Con l’articolo 6 del provvedimento vengono introdotte importanti modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ed, in particolare, è necessario che:
- in fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici o per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, si tenga conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;
- i nuovi edifici e gli edifici esistenti, in occasione della sostituzione del generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, siano dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare;
- nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l’edilizia, i requisiti minimi devono comprendere il rendimento energetico globale, devono assicurare la corretta installazione e il corretto dimensionamento e devono prevedere, inoltre, adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti;
- per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti devono rispettare i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all’attività sismica;
- ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di automazione e controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 4, e all’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni.
Mobilità elettrica e Regolamenti edilizi
Nell’articolo 16 del provvedimento è precisato che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i Comuni devono adeguare il regolamento edilizio comunale (art. 4, comma 1 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), prevedendo, con decorrenza dal medesimo termine, che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante che siano rispettati i criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.
Decorso inutilmente il termine dei 180 giorni, le regioni applicheranno, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell’articolo 39 del d.P.R. n. 380/2001.
La strategia di ristrutturazione a lungo termine
Una delle novità principali del decreto comporta la definizione della strategia di ristrutturazione a lungo termine per edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050, facilitando la trasformazione in strutture a energia quasi zero.
I fondamenti principali della strategia sono:
- rassegna del parco immobiliare nazionale.
- individuazione di interventi di riqualificazione efficaci in termini di costi-benefici, tenendo in considerazione l’ubicazione degli immobili e il loro ciclo di vita.
- possibilità di affiancare agli interventi di efficientamento anche interventi per la riduzione del rischio sismico e di incendio.
- definizione di obiettivi per il 2030, il 2040 e il 2050 e di indicatori progressivi che misurino il conseguimento degli obiettivi stessi.
- aggiornamento continuo, anche tramite consultazione pubblica, della strategia di ristrutturazione proposta dal Ministero dello sviluppo economico
Il Decreto, oltre a definire i criteri per la predisposizione della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare ha tra le modifiche più rilevanti:
– la definizione di impianto termico : per impianto termico deve intendersi l’impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
– l’esclusione dal campo di applicazione del D. Lgs. 192/2005 degli edifici dichiarati inagibili o collabenti.
– l’introduzione di nuovi obblighi finalizzati all’integrazione negli edifici delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Tali obblighi riguardano, a determinate condizioni, gli edifici residenziali e non residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, e consistono nell’installazione sia di un numero minimo di punti di ricarica, sia di infrastrutture di canalizzazione che consentano l’installazione successiva di ulteriori punti di ricarica.
– l’inserimento obbligatorio nell’Attestato di Prestazione Energetica della data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell’immobile o un suo delegato (modifica all’art. 6, D. Lgs.192/2005).
Altro aspetto importante introdotto dal decreto legislativo n. 48/2020 è quello relativo all’obbligo di legare gli aiuti finanziari (e fiscali) per l’efficienza energetica degli edifici, alla qualifica del personale che esegue l’installazione.
Nello specifico il decreto subordina all’articolo 7 l’utilizzo degli incentivi di efficienza energetica al possesso da parte degli installatori di adeguati requisisti/competenze ottenuti a seguito della partecipazione a corsi specialistici e di certificazioni.
Viene, infatti, demandata ad un decreto del Presidente della Repubblica la definizione dei requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli “elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia”.
Scatterà, pertanto, l’obbligo di qualifica per gli installatori degli interventi ecobonus: solo gli installatori qualificati potranno posare, ad esempio, i serramenti e schermature solari se i clienti desiderano accedere all’agevolazione fiscale dell’ecobonus.
Una volta entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica, trascorsi 6 mesi, gli incentivi come l’ecobonus verranno concessi solo se gli installatori hanno conseguito una adeguata qualifica.
- Scarica il testo integrale: Decreto-legislativo-n.48-10-giugno-2020-Gazzetta[3]
- Leggi anche “Dlgs 48/2020: Diverse criticità da risolvere”