CNA esprime soddisfazione per il risultato della azione sindacale che ha permesso il recupero delle agevolazioni previste per l’autotrasporto. Il ministero dell’Economia ha ripristinato l’importo per la deduzione forfetaria delle spese non documentate per le imprese di autotrasporto e il 14 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha comunicato le modalità per ottenere la differenza nella dichiarazione dei redditi relativa al 2017.
Come è noto la norma riguarda i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, e la deduzione forfetaria per le spese non documentate relativamente al periodo d’imposta 2017, che era fissata a 38,00 euro, torna a 51,00 euro. Stessa cosa vale anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, la deduzione è pari al 35 per cento di quanto riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. La disposizione riguarda esclusivamente le imprese autorizzate al trasporto di merci conto terzi, il cui reddito è in regime di contabilità semplificata o in regime di contabilità ordinaria per opzione, è concessa una deduzione forfetaria di spese non documentate
Queste deduzioni, come sempre, sono da indicare nei quadri RF e RG dei modelli Redditi PF e SP 2018, utilizzando, rispetto al rigo RF55, i codici 43 e 44 e, rispetto al rigo RG22, i codici 16 e 17, relativi rispettivamente alle deduzioni per i trasporti interni al Comune e a quelle esterne. L’Agenzia delle Entrate ha già fatto sapere che i contribuenti potranno fruire dei nuovi maggiorati importi presentando all’Amministrazione finanziaria una dichiarazione integrativa.
Tali nuovi valori così rideterminati, a confronto con quelli indicati nella dichiarazione originaria, consentiranno all’impresa di valutare se l’importo del credito è superiore ai costi del consulente per la predisposizione della dichiarazione integrativa.
Il credito emergente dalla dichiarazione integrativa, quale minor debito o maggior credito, può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 fin dal giorno successivo a quello di presentazione dell’integrativa a favore ma solo se la stessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo.
Non pare attualmente possibile il recupero del maggior credito derivante dal ricalcolo direttamente nella dichiarazione modello Redditi 2019 relativo al periodo d’imposta 2018.
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