Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 giugno, in vigore dal 29 giugno, introduce alcune novità in merito alla nuova realtà dei microbirrifici sull’applicazione delle accise.
Quali sono gli adempimenti nei confronti dell’Agenzia delle Dogane.
E’ necessario presentare un’istanza al fine di comunicare la denominazione dell’azienda, le generalità del titolare, la sede del microbirrificio, la descrizione di impianti per produrre e acquisire energia e la quantità di birra che si intende produrre.
Una volta che le verifiche tecniche degli impianti si saranno concluse positivamente, l’ufficio competente, in seguito al pagamento del diritto di licenza, autorizza la nascita del deposito fiscale e rilascia la licenza di microbirrificio e il relativo codice accisa.
Per la determinazione della cauzione prevista, la quantità massima di birra che può essere detenuta nel deposito fiscale è calcolata con riferimento alla capacità dei serbatoi di birra presenti e al quantitativo massimo di birra lavorata che si intende detenere in regime sospensivo nel magazzino.
Un’altra importante novità riguarda l’aliquota accisa ridotta sulla birra realizzata: viene applicata al momento dell’immissione in consumo nel territorio nazionale direttamente dagli impianti, l’aliquota ridotta di accisa qualora la produzione non risulti superiore a 10.000 ettolitri di birra e vi siano le altre condizioni. In caso di superamento del quantitativo di 10.000 ettolitri di birra, l’Agenzia delle dogane impartisce le prescrizioni per consentire di adeguare l’assetto del deposito fiscale a quello del D.M. n. 153/2001, in un tempo massimo di 210 giorni.
Il decreto ha stabilito le modalità attuative relative all’assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti.
Per determinare i quantitativi di birra, ai fini dell’accertamento della produzione, il depositario autorizzato provvede al termine della fase di lavorazione ad annotare nel registro i quantitativi di birra prodotta.
Infine verranno stabilite le modalità per la trasmissione telematica dell’istanza, dei dati giornalieri della contabilità, delle dichiarazioni riepilogative, nonché le caratteristiche tecniche dei misuratori, impiegati ai fini fiscali.
Scarica il Decreto n° 138 del 14.06.2019