Il Ministero dei Trasporti ha recepito con proprio decreto la direttiva 2014/45/UE relativa alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 2014/47/UE relativa al controlli su strada dei veicoli commerciali. Le nuove procedure entrano in vigore il 20 maggio 2018. Viene introdotta la revisione quadriennale/biennale dei rimorchi fino a 3,5 ton. e dei trattori stradali. Per gli altri veicoli rimane la revisione annuale, calcolata per la prima volta nell’anno successivo alla prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione
VERIFICA CORRETTO ANCORAGGIO DEI CARICHI
Sempre dal 20 maggio, viene introdotta una nuova disciplina del controllo su strada dei veicoli commerciali che comprende controlli tecnici più approfonditi. Viene previsto un sistema di classificazione del rischio delle imprese che consente di attribuire un profilo di rischio in base alle informazioni riguardanti il numero e la gravità delle carenze sul controllo tecnico del veicolo e sulla fissazione del carico, rilevate durante il controllo su strada.
L’Articolo 13 della Direttiva, 2014/47/UE riporta le gli obblighi sul controllo della fissazione del carico. La norme prevede che durante il controllo su strada un veicolo può essere sottoposto all’ispezione della fissazione del suo carico, per accertare che il carico sia fissato in modo tale da non interferire con la guida sicura del veicolo o costituire una minaccia per la vita, la salute, le cose o l’ambiente. I controlli possono essere effettuati per verificare che durante tutte le fasi di operazione del veicolo, comprese le situazioni di emergenza e le manovre di avvio in salita: i carichi possano subire solo minimi cambiamenti di posizione gli uni rispetto agli altri e rispetto alle pareti e superfici del veicolo e che, i carichi non possano fuoriuscire dal compartimento destinato alle merci o muoversi al di fuori della superficie di carico.
In caso di carenze gravi o pericolose è anche previsto che il veicolo non possa essere rimesso in circolazione.
Durante il trasporto infatti, a bordo del mezzo vanno conservati sia il certificato di revisione relativo al controllo tecnico più recente, o relativa copia (in caso di certificato di revisione elettronico, la copia cartacea certificata o originale cartaceo), sia la copia della relazione relativa all’ultimo controllo tecnico su strada. Le sanzioni per le violazioni riscontrate vanno da 85 a 338 euro. La responsabilità è del conducente ma il comma 3 dell’articolo 7 del decreto, stabilisce che «le imprese sono responsabili del mantenimento dei propri veicoli in condizioni di sicurezza e conformità».
ATTENZIONE – Finalmente è stato codificato che la responsabilità del corretto fissaggio del carico è in capo al soggetto che svolge il ruolo di “caricatore”, cioè colui che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto, come da D.Lgs. n. 286 del 21 novembre 2005, per cui «il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del CDS e quelle al cattivo stivaggio e corretta sistemazione del carico sui veicoli, articoli 164 e 167 del CDS ».
Per approfondimenti sulla normativa della corretta sistemazione del carico segnaliamo il seguente sito: https://sicurezzadelcarico.it/