La legge 21 giugno 2017 n. 96, ha introdotto importanti modifiche al regime del distacco del lavoratori che hanno significative ricadute per l’attività di prevenzione e controllo dell’autotrasporto svolta dagli organi di polizia stradale chiamati a garantire, il rispetto delle fondamentali regole di concorrenza e tutela sociale.. In particolare, la norma prevede un regime più rigoroso in materia di comunicazioni preventive di distacco e una specifica sanzione per il conducente che non porta con sé, durante ciascun viaggio effettuato nell’ambito di tale regime, la predetta comunicazione.
Con le modifiche apportate dalla L. 96/2017, è stato previsto un regime più rigoroso in materia di comunicazioni preventive di distacco dei lavoratori e una specifica sanzione per il conducente che, durante ciascun viaggio effettuato nell’ambito di tale regime, non porta con sé la predetta comunicazione, con significative ricadute anche per l’attività di prevenzione e controllo dell’autotrasporto svolta dagli organi di polizia stradale. A tal fine con una circolare del 10 luglio 2018 il Ministero dell’Interno ha fornito indicazioni operative in merito a:
- comunicazione preventiva di distacco transnazionale da effettuare, esclusivamente in forma elettronica attraverso la compilazione di apposito format, al Ministero del Lavoro, quando, durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato;
- definizione di lavoratore distaccato e diverse ipotesi di distacco temporaneo;
- comunicazione preventiva nel settore del trasporto stradale specificando che la stessa, in aggiunta alle informazioni generali, deve indicare, in lingua italiana, anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute; inoltre il modulo di comunicazione deve contenere, nella sezione relativa alla durata del distacco, l’indicazione della data della prima operazione di cabotaggio effettuata sul territorio italiano (data inizio distacco), nonché quella dell’ultima operazione di cabotaggio effettuata prima dell’uscita dal nostro territorio (data fine distacco);
- conservazione ed esibizione della comunicazione preventiva di distacco, precisando che una copia deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale in caso di controllo su strada; un’altra copia deve essere conservata dal referente designato in Italia dall’impresa estera distaccante;
- presenza a bordo del mezzo anche del contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/1997 e dei prospetti di paga del conducente, redatti o tradotti in lingua italiana;
- sanzioni per mancanza della comunicazione o di altri documenti da parte del conducente di un veicolo in regime di distacco o di cabotaggio stradale e per mancata effettuazione della comunicazione;
- procedura di applicazione delle sanzioni, precisando che l’accertamento e la contestazione della violazione di cui all’art. 12, comma 1 bis, diversamente da tutte le altre previste dal D.Lgs. 17 luglio 2016 n. 136, compete agli organi di polizia stradale con applicazione delle disposizioni del Codice della strada, non trovando applicazione le disposizioni della L. 689/81 ;
l’accertamento e la contestazione della violazione di cui all’art. 10, comma 1 del D.Lgs. 136/2016 rimane, invece, di competenza dell’ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente, secondo la procedura dettata dalla legge n. 689/81.