Il ministero dei Trasporti ha emesso il decreto di recepimento della Direttiva Comunitaria 2016/1106 che modifica i requisiti per ottenere la petente di guida. Riguardano malattie cardiovascolari e diabete mellitico
Il provvedimento modifica i requisiti relativi alle malattie cardiovascolari, che possono provocare una improvvisa menomazione delle funzioni cerebrali costituendo un pericolo per la sicurezza stradale, tali malattie sono un motivo per istituire restrizioni temporanee o permanenti alla guida. I medici possono quindi limitare la validità della patente – o addirittura non concederla – se rilevano alcune situazioni, come per esempio bradiaritmie, tachiaritmie, angina, pacemaker permanenti, defibrillatori, sincope, sindrome coronaica acuta, angiplastica coronaica, bypass aorto-coronaico, stenosi carotidea severa, ictus, insufficienza cardiaca, trapianto di cuore, dispositivo di assistenza cardiaca, chirurgia delle valvole cardiache, ipertensione maligna.
Il decreto definisce anche i casi in cui la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che non abbia un’adeguata consapevolezza dei rischi connessi all’ipoglicemia. La patente non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffra di ipoglicemia grave e ricorrente, a meno che la richiesta non sia supportata da un parere medico specialistico e valutazioni mediche periodiche.
Nel caso di ipoglicemie gravi e ricorrenti durante le ore di veglia la patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata prima dei tre mesi successivi all’ultimo episodio. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico diabetologo, appartenente ad una struttura pubblica, e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia.