
Segnaliamo che il d.lgs. 29/2017 ha introdotto l’obbligo per gli operatori di produzione, trasformazione o distribuzione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, di comunicare all’autorità sanitaria attraverso la piattaforma SUAP competente, gli stabilimenti che eseguono tali attività, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’ attività di distribuzione al consumatore finale.
La disposizione nasce dall’esigenza di creare un’anagrafica di settore e agevolare, di fatto, le attività di controllo, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme europee e nazionali in materia.
Infatti, i regolamenti CE nn. 882/2004 e 1935/2004 prevedono l’effettuazione del controllo ufficiale sui materiali e gli oggetti destinati al contatto con gli alimenti anche per quanto riguarda l’applicazione del regolamento CE n. 2023/2006. In particolare è stata introdotta una serie di sanzioni per chi non utilizza le cautele previste dalla legge.
Sulla comunicazione obbligatoria, la posizione di CNA Alimentare sotiene che l’adempimento non riguarda direttamente l’ impresa alimentare, ne tanto meno i commercianti di MOCA, bensì quelle che producono i materiali per uso alimentare (MOCA). Tale posizione è suffragata dal fatto che:
la comunicazione è obbligatoria solo per gli operatori economici soggetti alle Good manifacturing practices-GMP (Reg. 2023/2006)
le GMP per loro stessa ragion d’essere si applicano fino al completamento dei prodotti (ovviamente le buone pratiche di produzione si applicano durante la produzione)
visto che i commercianti (dettaglio o ingrosso che sia) acquistano e rivendono prodotti finiti, sono esclusi dalle GMP e quindi di conseguenza anche dall’obbligo di comunicazione.